Sentenza n. 327/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Basilicata n. 61/2026, che aveva annullato la proroga del servizio disposta dal Comune dopo la scadenza contrattuale del 31 dicembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore del servizio)
Prevale il privato
La controversia
La società, già aggiudicataria del servizio affidato nel 2020 e scaduto il 31 dicembre 2024, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 61/2026, passata in giudicato, che aveva annullato la determinazione comunale del 4 febbraio 2025 con cui il servizio era stato prorogato fino alla nuova gara, impegnando 40.000 euro. Ha dedotto, da un lato, il mancato pagamento delle spese liquidate nel giudizio presupposto, pari a 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato; dall’altro, il mancato ripristino della situazione conseguente all’annullamento, chiedendo che il Comune prelevasse dalla struttura gli animali ricoverati per suo conto. Ha domandato la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha dichiarato che il giudicato di annullamento produce un effetto ripristinatorio, cancellando le modificazioni della realtà determinate o legittimate dall’atto annullato. Poiché l’annullamento della proroga ha eliminato retroattivamente il titolo che giustificava la permanenza del servizio, la presenza dei cani nella struttura è rimasta priva di titolo; il Comune deve quindi liberare la struttura dagli animali ricoverati su sua disposizione o nel suo interesse. Ha inoltre ritenuto provato il mancato pagamento delle spese del giudizio presupposto e dei relativi accessori. Ha ordinato al Comune di eseguire integralmente il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Matera o un suo delegato e ha fissato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute e a 50 euro al giorno per il mancato adeguamento della situazione di fatto, dalla comunicazione o notificazione fino all’effettivo adempimento. Le spese del giudizio sono state liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il dispositivo indica inoltre in 1.000 euro il compenso del commissario, pur riportando tra parentesi l’importo in lettere “trecento/00”.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., va disposta la corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme di denaro dovute relativamente alla statuizione sub i) e pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) al giorno relativamente alla statuizione sub ii), con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare una penalità di mora per l’inadempimento, determinandola in relazione ai distinti obblighi da eseguire e facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’effettivo adempimento.
art. 24 Cost.
Conseguentemente, deve ritenersi che il Comune abbia il dovere, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. e dell’effetto ripristinatorio discendente dall’invocato dictum, di liberare senza ulteriori dilazioni detta struttura dagli animali ivi ricoverati su sua disposizione o, comunque, nel suo interesse.
L’effettività della tutela giurisdizionale impone all’amministrazione di rimuovere senza ritardo le conseguenze materiali dell’atto annullato quando esse siano prive del titolo eliminato dal giudicato.
Massime di principio
- Il giudicato amministrativo di annullamento produce un effetto ripristinatorio: elimina le modificazioni della realtà determinate o legittimate dall’atto annullato e impone all’amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella giuridica risultante dalla pronuncia.
- Quando l’annullamento elimina retroattivamente il titolo che giustificava la prosecuzione di un servizio e la permanenza di beni o animali presso una struttura privata, l’amministrazione deve rimuovere senza dilazioni tale situazione priva di titolo, se essa dipende da una propria disposizione o si svolge nel suo interesse.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare una penalità di mora riferita separatamente agli obblighi pecuniari e agli obblighi di ripristino materiale, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’effettivo adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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