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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17672/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel corso di un accesso ispettivo presso un bar, i funzionari dell’Agenzia rilevavano la presenza di un apparecchio tipo "totem" acceso e funzionante, ritenuto idoneo a consentire la connessione telematica a una piattaforma di gioco estera non autorizzata all’esercizio del gioco a distanza. Sulla base del verbale veniva irrogata una sanzione amministrativa fissa di euro 20.000 per violazione della normativa sui giochi. L’interessato impugnava l’ordinanza-ingiunzione e il Tribunale accoglieva l’opposizione, valorizzando una consulenza tecnica che non aveva potuto verificare con certezza il funzionamento del totem al momento dell’ispezione. In appello, l’Agenzia otteneva la riforma della decisione: la Corte d’appello riteneva che il verbale dei funzionari avesse fede privilegiata quanto ai fatti avvenuti in loro presenza e da essi compiuti, e che senza querela di falso il giudice non potesse disattenderlo né attribuire prevalenza alla CTU. Il ricorso per cassazione deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 2700 c.c., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e delle norme speciali applicate, sostenendo: da un lato, che la Corte territoriale aveva indebitamente coperto con fede privilegiata anche la valutazione giuridica di illecito e non i soli fatti; dall’altro, che vi era stata erronea valutazione delle prove e del riparto dell’onere probatorio, poiché il totem non sarebbe stato funzionante o non avrebbe consentito la connessione alle piattaforme di gioco.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e non coglieva il reale contenuto della sentenza impugnata, che aveva attribuito fede privilegiata solo ai fatti direttamente attestati e compiuti dai verbalizzanti. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che non vi era stata alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., poiché la Corte d’appello non aveva invertito l’onere della prova ma aveva semplicemente reputato assolto dall’Amministrazione l’onere di dimostrare l’illecito; inoltre, in mancanza di querela di falso, la CTU non avrebbe dovuto essere ammessa per sovvertire il contenuto del verbale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione di legge; la Corte ha rilevato che le censure, in parte, miravano solo a una nuova valutazione del fatto e quindi erano inammissibili o infondate

  • art. 6, comma 11, d.l. 150/2011

    richiamato dal ricorrente come norma del procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione si configura solo se l’onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata; nel caso concreto non vi è stata inversione dell’onere, perché l’Amministrazione è stata ritenuta aver provato l’illecito

  • art. 2700 c.c.

    il verbale del pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma non è stata ravvisata una sua violazione autonoma

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la censura è stata respinta perché diretta a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio

  • art. 1, comma 923, l. n. 208/2015

    norma sanzionatoria applicata alla fattispecie di utilizzo dell’apparecchio illecito

  • art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158/2012, conv. in l. n. 189/2012

    norma sostanziale posta a base dell’illecito contestato, consistente nella messa a disposizione di apparecchi con collegamento telematico a giochi non autorizzati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come base del raddoppio del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il verbale redatto da pubblici ufficiali in sede di accertamento fa piena prova fino a querela di falso dei fatti da essi attestati come avvenuti in loro presenza o compiuti direttamente, ma non copre valutazioni, apprezzamenti o inferenze giuridiche che esorbitino da tali fatti.
  • In assenza di querela di falso, il giudice non può disattendere con una consulenza tecnica il contenuto fattuale coperto da fede privilegiata del verbale di accertamento pubblico.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice si limiti a ritenere assolto o meno l’onere da parte di chi vi era tenuto.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una terza istanza di merito mediante la richiesta di una nuova ricostruzione dei fatti già accertati dai giudici di merito.
  • Quando il materiale probatorio è coperto da una regola di prova legale o privilegiata, la prova contraria non può essere introdotta con mezzi incompatibili con tale regime, ma richiede gli strumenti processuali specificamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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