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Sentenza

Sentenza n. 6146/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 494/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia n. 494/2026, che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione per anomalia dell’offerta e l’aggiudicazione a Pagone della procedura per la manutenzione della Tangenziale Ovest di Foggia, Lotto 1

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Guidi ha appellato la sentenza del TAR deducendo, anzitutto, il travisamento dell’offerta e l’erronea mancata acquisizione della verificazione svolta nel precedente giudizio. Ha sostenuto che la stazione appaltante, nel rinnovare la verifica di anomalia in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4712/2025, avrebbe dovuto attenersi agli esiti di quella verificazione. Ha inoltre censurato nel merito le valutazioni di incongruità relative a tre profili: la voce di prezzo NP6, contestando l’utilizzo dello spessore di 5 cm anziché quello di 18 cm previsto dal progetto; la riduzione del costo della manodopera conseguente alla riduzione dei giorni di esecuzione da 657 a 592; il costo del personale fisso di cantiere, sostenendo che Anas avrebbe illegittimamente modificato la propria organizzazione del personale e considerato un numero eccessivo di assistenti autisti e di giornate lavorative. Guidi ha chiesto l’annullamento degli atti, l’eventuale subentro nel contratto e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Pagone ha proposto appello incidentale, riproponendo le censure relative alla mancata esclusione di Guidi per ulteriori profili di anomalia dell’offerta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello principale e dichiarato improcedibile quello incidentale. Quanto alla verificazione svolta nel precedente giudizio, ha chiarito che essa è un ausilio consultivo del giudice, non un parametro vincolante per il successivo esercizio del potere amministrativo né per il giudizio sugli atti rinnovati. Nel caso concreto, le relazioni di verificazione erano già state depositate e utilizzabili nel processo, sicché non sussisteva una ragione per disporne una nuova acquisizione ai sensi degli artt. 63 e seguenti c.p.a. La sentenza precedente aveva imposto ad Anas una nuova valutazione tecnico-discrezionale, seppur circoscritta ai profili indicati, lasciando alla stazione appaltante gli spazi di discrezionalità non coperti dal giudicato. Con riferimento alla voce NP6, il Collegio ha ritenuto corretta l’interpretazione di Anas, poiché la precedente sentenza aveva imposto di mantenere fermo il dato della produttività della stabilizzatrice Bomag con uno spessore di 5 cm, senza distinguere tra fresatura e rigenerazione né limitare tale dato alla sola fresatura. Quanto alla manodopera, la precedente pronuncia non aveva dato per accertata la riduzione dei tempi, ma aveva imposto una nuova verifica della produzione media giornaliera e della conseguente attendibilità della riduzione dei costi. I cronoprogrammi predisposti dalla stessa impresa, in assenza di ulteriori elementi, non erano sufficienti a comprovare i tempi effettivi di esecuzione. In relazione al personale fisso di cantiere, Anas doveva considerare sia i giustificativi sia l’offerta tecnica e verificare la coerenza tra le risorse e le giornate indicate nei due documenti. Il Collegio ha ritenuto non irragionevole il ricalcolo effettuato da Anas, poiché l’offerta prevedeva squadre operative e un servizio attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, mentre i giustificativi indicavano soltanto due assistenti autisti per 113 giornate, senza fornire una spiegazione tecnica idonea a conciliare i dati. L’autonomia organizzativa dell’impresa non esonera il concorrente dall’onere di dimostrare la coerenza dei costi con l’organizzazione proposta. La valutazione di anomalia, espressione di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita dal giudice con una diversa valutazione opinabile e può essere censurata solo per erroneità dei fatti, illogicità, irragionevolezza o altri vizi qualificati, non ravvisati nel caso concreto. Non sono stati disposti ulteriori incombenti istruttori. L’appello incidentale di Pagone è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto dell’appello principale ha conservato l’aggiudicazione in suo favore. Le spese sono state compensate per la particolarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 74 e 120 c.p.a.

    Richiamati nell’epigrafe per la decisione della controversia relativa alla procedura di affidamento mediante il rito speciale in materia di appalti.

  • art. 122 c.p.a.

    Indicato nella domanda di Guidi per chiedere il subentro nell’esecuzione del contratto e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

  • artt. 63 e ss. c.p.a.

    Le disposizioni sull’istruttoria processuale non impongono una nuova acquisizione della verificazione già depositata e utilizzabile nel processo, quando non sia specificamente indicata la necessità dell’incombente.

Massime di principio

  • La verificazione è un ausilio consultivo del giudice, diretto all’accertamento di fatti complessi, e non costituisce né un parametro vincolante per il successivo esercizio del potere amministrativo né un vincolo per il giudice, che può discostarsene motivando le proprie ragioni.
  • Quando una sentenza dispone la rinnovazione della verifica di anomalia lasciando alla stazione appaltante gli spazi di discrezionalità tecnica e amministrativa non coperti dal decisum, l’amministrazione deve riesercitare autonomamente il potere entro i limiti conformativi stabiliti, senza essere tenuta a recepire automaticamente gli esiti di una verificazione svolta nel precedente giudizio.
  • La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice soltanto in presenza di erronea ricostruzione dei fatti, illogicità, irragionevolezza o altri vizi qualificati; il giudice non può sostituire una valutazione tecnica opinabile dell’amministrazione con una propria diversa valutazione parimenti opinabile.
  • Nella verifica di anomalia, il concorrente deve dimostrare la coerenza tra i costi dichiarati nei giustificativi e l’organizzazione operativa descritta nell’offerta tecnica. L’autonomia imprenditoriale nella scelta dei mezzi e delle risorse non esonera dall’onere di spiegare e documentare la riconciliazione tra le diverse previsioni organizzative.
  • Cronoprogrammi predisposti unilateralmente dal concorrente, se non corroborati da ulteriori elementi tecnici, non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’effettiva attendibilità dei tempi di esecuzione prospettati e della conseguente riduzione dei costi di manodopera.
  • Il ricorso incidentale dell’aggiudicatario contro l’ammissione o la valutazione dell’offerta dell’escluso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il rigetto del ricorso principale consolida l’aggiudicazione e conserva all’aggiudicatario il bene della vita.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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