Cassazione Penale, Sentenza n. 27432/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione in melius della pena inflitta con patteggiamento (anni 5 di reclusione e 20.000 euro di multa) alla luce della declaratoria di incostituzionalità n. 40/2019 sull'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990 (limiti edittali per le cd. droghe pesanti). L'istanza mirava a correggere la parte detentiva della sanzione secondo la nuova cornice edittale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato. Il Collegio ha stabilito che, nel rideterminare la pena alla luce della sentenza costituzionale, il giudice dell'esecuzione non può modificare statuizioni coperte dal giudicato (riconoscimento di circostanze attenuanti non toccate dalla pronuncia, il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e recidiva, la misura degli aumenti per continuazione e la pena pecuniaria) e che, se il giudice dell'esecuzione intende conservare la sanzione originaria, deve motivare in modo specifico e con rafforzato grado di persuasività la conformità della pena al disvalore del fatto e alla finalità rieducativa.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
La Corte costituzionale, con sent. n. 40/2019, ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione limitatamente alle cd. droghe pesanti, ridimensionando la cornice edittale detentiva; tale decisione può dar luogo a rideterminazione della pena, ma solo entro i limiti non coperti da giudicato.
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza di applicazione della pena con patteggiamento produce giudicato; le statuizioni non impugnate in quel giudizio non possono essere poi rimesse in discussione dal giudice dell'esecuzione.
art. 69 cod. pen.
Il divieto di prevalenza e le regole del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti operano in modo che, se la recidiva è stata ritenuta subvalente, essa non produce né effetti diretti né effetti indiretti sulla pena; il giudice dell'esecuzione non può rivalutare un bilanciamento divenuto irrevocabile.
art. 81, comma 4, cod. pen.
Gli aumenti previsti per la continuazione, se contenuti in una sentenza divenuta irrevocabile, costituiscono statuizioni coperte dal giudicato e non sono modificabili in sede di rideterminazione conseguente a pronuncia di incostituzionalità.
art. 188 disposizioni attuative cod. proc. pen.
art. 188 disp. att. c.p.p.
Procedura da seguire per la rideterminazione della pena in sede esecutiva dopo una dichiarazione di illegittimità costituzionale: mediazione tra parti e, in assenza di accordo, autonoma rideterminazione da parte del giudice.
Sez. U, n. 37107 del 26/2/2015 (Marcon)
Principio secondo cui, dopo sentenza irrevocabile di applicazione della pena, la declaratoria di incostituzionalità di norma incidente sulla commisurazione impone al giudice dell'esecuzione la rideterminazione della pena in favore del condannato, ma senza alterare profili coperti dal giudicato.
Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)
Affermato che, se la recidiva è stata ritenuta subvalente nel bilanciamento, non si possono attribuire alla recidiva effetti diretti o indiretti (ad es. ai fini della misura o di conseguenze procedurali) nelle successive valutazioni.
Sez. 5, n. 19370 del 8/6/2020 (Cakabay)
Il giudice dell'esecuzione che mantiene la sanzione originaria dopo la rideterminazione 'in melius' deve motivare in modo specifico e con rafforzato grado di persuasività perché la pena appare ancora conforme al disvalore del fatto e alla funzione rieducativa.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale dei limiti edittali (art. 73 DPR 309/1990) autorizza la rideterminazione della pena solo nella parte interessata dalla pronuncia e soltanto nei limiti non coperti dal giudicato.
- Le statuizioni divenute irrevocabili con patteggiamento (es. riconoscimento di attenuanti, giudizio di bilanciamento, misura degli aumenti per continuazione, pena pecuniaria) non possono essere modificate dal giudice dell'esecuzione in sede di rideterminazione.
- Se la recidiva è stata valutata subvalente in sede di merito, essa non produce effetti diretti né indiretti (non può essere valorizzata successivamente per aumentare la pena o per altri effetti), salvo esplicita disposizione di legge in contrario.
- Il giudice dell'esecuzione, in assenza di accordo tra le parti, può rideterminare autonomamente la pena ma deve rispettare il perimetro del giudicato; se intende conservare la pena originaria nonostante la nuova cornice edittale favorevole, è tenuto a motivare in maniera rafforzata la congruità della pena rispetto al disvalore e alla finalità rieducativa.
- Nelle richieste di rimodulazione in seguito a pronunce costituzionali, la valutazione deve concentrarsi sulla componente detentiva interessata dalla declaratoria e non estendersi a profili non investiti dalla pronuncia della Corte costituzionale.
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