Sentenza n. 16479/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 18 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia ministeriale e l’ordine di concludere il procedimento avviato con la domanda n. 42815 del 18 aprile 2025, relativa al riconoscimento del titolo spagnolo per l’insegnamento di sostegno ai fini dell’esercizio della professione docente. Ha dedotto che il termine di conclusione del procedimento, individuato in 120 giorni in base al combinato disposto dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, era decorso senza un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine senza pronuncia dell’Amministrazione. Ha individuato il Ministero dell’Istruzione e del Merito quale autorità competente al riconoscimento e ha rilevato che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, per il provvedimento conclusivo, tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, con un termine complessivo massimo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Alla data di proposizione del ricorso il termine era scaduto e non risultava adottato un provvedimento finale, sicché sussisteva silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, termine fissato tenendo conto dell’elevato numero di procedimenti di massa. In caso di ulteriore inerzia, provvederà il Commissario ad acta individuato nel responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è condannato a pagare € 500,00 per spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso.
Il rimedio contro il silenzio consente di accertare l’inadempimento dell’obbligo di provvedere e di ottenere l’ordine giudiziale di concludere il procedimento.
art. 2 l. 241/1990
Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 18 aprile 2025, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007
La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine di conclusione senza pronuncia integrano i presupposti dell’obbligo amministrativo di provvedere; il giudice considera anche il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
L’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’UE è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, succeduto nella denominazione al ministero indicato dalla norma.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e conclude con provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; se sono richieste integrazioni, il termine complessivo massimo considerato dal TAR è di quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022
Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.
La norma è richiamata per individuare la nuova denominazione del Ministero succeduto all’amministrazione originariamente indicata quale autorità competente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sussiste quando è stata presentata una formale istanza e il termine di conclusione del procedimento è scaduto senza che sia intervenuto un pronunciamento.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguitе in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e adotta il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
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