Ordinanza n. 2986/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. IV-ter, 18 maggio 2026 n. 9205, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV-ter, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 9205 del 18 maggio 2026, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti in primo grado o i motivi di appello. Il giudizio coinvolge inoltre potenziali controinteressati non individuabili nominativamente, poiché il Ministero non ha consentito alla ricorrente di conoscere i dati relativi a tutti i soggetti interessati; per tale ragione è stata chiesta l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, rilevando che la controversia presenta questioni complesse da esaminare nella più adeguata sede di merito. In applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza di merito per il 28 gennaio 2027, senza esplicitare una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di appello. Ha inoltre accolto la richiesta di integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 c.p.a., disponendo la pubblicazione dell'atto di appello sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di questioni da approfondire nella sede di merito, di accogliere l'istanza cautelare disponendo contestualmente la fissazione dell'udienza di merito.
art. 41 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della notificazione per pubblici proclami per integrare il contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati non individuabili.
Massime di principio
- Quando la controversia cautelare presenta questioni complesse che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice d'appello può accogliere l'istanza cautelare nei limiti necessari e fissare contestualmente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La notificazione per pubblici proclami può essere disposta per integrare il contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati non individuabili, anche quando l'amministrazione non abbia consentito al ricorrente di conoscere i dati necessari alla loro identificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 81/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 82/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 83/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 84/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 85/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 86/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →