Cassazione Penale, Ordinanza n. 17339/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata rivalutazione nel merito della responsabilità già affermata dalla sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 7 ottobre 2024. Il primo motivo censurava una descrizione ritenuta incompleta degli elementi di prova valorizzati ai fini dell'affermazione di responsabilità; tale doglianza, secondo la Corte, riproduceva sostanzialmente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza una critica argomentata specifica alla decisione impugnata. Il secondo motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e del beneficio della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione della sentenza di merito era priva di evidenti illogicità e non vi erano elementi processuali o extraprocessuali positivamente valutabili, mentre in tema di sospensione condizionale il giudice di merito può limitarsi a indicare gli elementi ritenuti prevalenti in senso ostativo senza esaminare tutti quelli di cui all'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono state invocate dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e manifestamente infondata nel caso concreto.
art. 133 c.p.
Ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi indicati dalla norma, potendo indicare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già prospettate in appello e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza che attacca la valutazione probatoria deve contenere una critica argomentata e specifica: una mera riproposizione di quanto già dedotto nei gradi di merito integra un motivo soltanto apparente e quindi inammissibile.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è rimessa alla valutazione del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
- In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare il diniego sugli elementi ritenuti prevalenti in senso sfavorevole senza l'obbligo di analizzare in modo analitico tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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