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Sentenza

Sentenza n. 706/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’annullamento del provvedimento della Prefettura - Sportello Unico per l''Immigrazione di Napoli prot. n. 133115 datato 28.03.2025 con il quale venivano disposti la revoca del nulla osta per lavoro subordinato codice pratica P-NA/L/Q/2023/115735 rilasciato in favore del lavoratore sig. Akon Nuruzzaman in data 02.015.2023 su istanza del richiedente sig. Sicignano Agostino prodotta in data 27.03.2023 e il contestuale rifiuto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione fatta pervenire dall''interessato alla casella di posta certificata della Prefettura di Napoli - SUI il 13.03.2025; di ogni altro provvedimento e/o atto, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso a quello sopra indicato ed impugnato, procedimentale o finale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202502658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro subordinato e contestuale rifiuto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto un nulla osta per lavoro subordinato, era entrato regolarmente in Italia nel novembre 2023 e, a causa dell'inerzia dell'Amministrazione nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell'impossibilità di reperire il datore di lavoro, si era trasferito in altra città, iniziando nel luglio 2024 una nuova attività lavorativa. La Prefettura, con il provvedimento impugnato, aveva revocato il nulla osta e respinto la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Sono stati dedotti violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo in particolare l'applicabilità dell'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, secondo cui la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno e il lavoratore può beneficiare del periodo previsto per la ricerca di una nuova occupazione. È stata inoltre dedotta la rilevanza della nuova attività lavorativa e la violazione delle garanzie procedimentali. Il ricorrente ha richiamato anche le circolari ministeriali in materia, tra cui la circolare n. 3836/2007.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Il giudice ha valorizzato l'ingresso regolare del ricorrente in forza del nulla osta, l'inerzia della Prefettura nel convocare tempestivamente il lavoratore e il datore di lavoro per la definizione del procedimento, nonché l'abnorme lasso temporale, quasi biennale, tra il rilascio e la revoca del nulla osta. Il decorso del tempo non era imputabile al ricorrente e l'Amministrazione non poteva irragionevolmente trasferire su di lui le conseguenze sfavorevoli della propria inerzia. La nuova occupazione, documentata mediante le buste paga e caratterizzata da redditi adeguati, avrebbe dovuto essere valutata ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno con un diverso datore di lavoro o di un permesso per attesa occupazione, anche alla luce delle circolari ministeriali. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari regolarmente soggiornanti. Il lavoratore straniero che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 14.09.2015 n. 150 e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che non si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore

    La perdita dell'originaria occupazione non giustifica automaticamente la revoca del titolo di soggiorno; la situazione lavorativa sopravvenuta deve essere valutata ai fini della permanenza o del rilascio di un titolo per attesa occupazione.

  • art. 19 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150

    È richiamato quale fondamento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro prevista dall'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998.

  • circolare Ministero dell'Interno n. 3836/2007

    È richiamata come indirizzo amministrativo favorevole alla valutazione della nuova occupazione o del permesso per attesa occupazione.

Massime di principio

  • Quando il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta per lavoro subordinato, la perdita o la mancata instaurazione dell'originario rapporto di lavoro non può determinare automaticamente la revoca del titolo di soggiorno senza valutare la possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione o di un titolo collegato a una nuova occupazione.
  • L'inerzia dell'Amministrazione nella convocazione del lavoratore e del datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno non può essere posta a carico del lavoratore straniero, né può giustificare l'allocazione su di lui delle conseguenze sfavorevoli del ritardo procedimentale.
  • Nel valutare la posizione del lavoratore straniero, l'Amministrazione deve considerare la nuova attività lavorativa medio tempore reperita e documentata, verificando se essa consenta il rilascio di un titolo di soggiorno con diverso datore di lavoro oppure di un permesso per attesa occupazione.
  • La revoca del nulla osta adottata dopo un lasso temporale abnorme, durante il quale l'Amministrazione sia rimasta inerte, è illegittima se non tiene conto dell'ingresso regolare, del ritardo non imputabile all'interessato e delle sopravvenute condizioni lavorative.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaTermini del procedimentoLegittimo affidamento

Testo integrale

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