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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4848/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro la decisione della Corte d'appello che aveva applicato congiuntamente le misure cautelari (obbligo di presentazione giornaliera e obbligo di dimora con divieto di allontanarsi nelle ore notturne) adottate al momento della scarcerazione per decorrenza dei termini. Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p., omissione di confronto con le argomentazioni difensive circa l'insussistenza delle esigenze cautelari (anche alla luce della sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione per insufficienza probatoria) e carenza di motivazione circa la scelta di applicare cumulativamente le misure

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 307 co.1 c.p.p., nel senso che la sussistenza delle ragioni che avevano determinato la custodia cautelare può riguardare sia la persistenza delle esigenze originarie sia la sopravvenienza di nuove esigenze; ha confermato la possibilità di applicare misure sostitutive alla scarcerazione quando tali esigenze sussistono e che l'annullamento della sentenza di merito per vizi di motivazione non elimina automaticamente la presunzione di gravità indiziaria per reati come l'art. 416-bis. Ha poi ritenuto infondato il rilievo sulla cumulabilità delle misure, ricordando il quadro normativo (art. 307 co.1-bis, modifiche introdotte dalla L. n.47/2015) che consente anche l'applicazione congiunta di misure personali meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 307 c.p.p. comma 1

    "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare"

    Va inteso in senso estensivo: comprende sia la persistenza delle esigenze cautelari originarie sia la sopravvenienza di nuove esigenze, consentendo l'adozione di misure sostitutive alla scarcerazione per decorrenza dei termini

  • art. 307 c.p.p. comma 1-bis

    Prevede, nel caso di scarcerazione concomitante alla adozione di misure per reati indicati nell'art. 407 co.2 lett. a), la possibilità di disporre misure anche cumulativamente (richiamata a giustificazione della cumulabilità)

  • art. 416-bis c.p.

    Rilevato come reato particolarmente grave che giustifica, in base alla giurisprudenza consolidata, una "doppia presunzione" di adeguatezza di misure cautelari infrannuarie; l'annullamento per vizi di motivazione non cancella di per sé tale presunzione

  • artt. 281, 282, 283 c.p.p.

    Indicano le diverse misure cautelari personali (obbligo di dimora, obbligo di presentazione, ecc.); l'ordinanza è stata ritenuta coerente nella scelta di misure meno afflittive e cumulabili ove consentito

  • art. 275 c.p.p. comma 3

    Modificato dalla L. n.47/2015 per consentire già al momento del provvedimento genetico l'applicazione congiunta di misure personali; la ratio è favor rei e di proporzione

  • L. n. 47/2015

    Ha introdotto la possibilità di applicare congiuntamente misure cautelari personali, orientata alla proporzione e alla graduazione delle limitazioni della libertà

  • D.L. n. 341/2000 convertito nella L. n. 4/2001

    Cambiamento testuale dell'art. 307 (da "permanenza" a "sussistenza") interpretato come ampliamento della portata normativa

  • art. 624-bis, art. 626 e art. 303 comma 2 c.p.p.

    Richiamati per il principio che l'annullamento della sentenza di appello non comporta automaticamente la cessazione di tutte le misure cautelari, specie se l'annullamento avviene con rinvio o per vizi che non incidono sulla presunzione di pericolosità

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) ed e)

    Indicano i vizi di motivazione e di violazione di norme come basi di ricorso per cassazione sollevate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto i rilievi manifestamente infondati o generici

  • art. 310 c.p.p.

    Norma relativa all'appello contro le misure cautelari; il ricorso per cassazione era diretto contro il rigetto dell'appello ex art. 310

  • art. 407 c.p.p. comma 2 lett. a)

    Elenca i reati la cui presenza legittima talune disposizioni cautelari concomitanti alla scarcerazione; l'art. 416-bis è incluso e giustifica, secondo la Corte, misure cumulative

Massime di principio

  • L'art. 307 c.p.p. va interpretato in senso ampio: la possibilità di imporre misure sostitutive alla scarcerazione opera sia se permangono le esigenze cautelari originarie sia se sono sopravvenute nuove esigenze.
  • L'annullamento della sentenza di merito da parte della Cassazione per vizi di motivazione non comporta automaticamente l'assenza di esigenze cautelari ovvero la cessazione di tutte le misure; il giudice del riesame può valutare la persistenza della necessità cautelare.
  • La cumulabilità di misure personali meno afflittive è prevista e giustificata dalla normativa e dalla ratio di favore del reo e di proporzione dell'intervento cautelare (in particolare per reati gravi come l'art. 416-bis).
  • In sede di cassazione il sindacato sui provvedimenti de libertate è limitato: i motivi devono essere specifici e dimostrare errori che rientrano nel sindacato di legittimità; rilievi generici o non attinenti alla motivazione effettiva saranno dichiarati inammissibili.
  • Chi impugna deve indicare con chiarezza e concretezza le omissioni o le contraddizioni della motivazione circa le esigenze cautelari; l'assenza di una tale specificazione rende il ricorso destinato al rigetto.

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