Sentenza del 09/11/2017 n. 9464 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES e IVA 2011, sostenendo di averne avuto conoscenza soltanto tramite estratto di ruolo e contestando la validità della notificazione della cartella e degli eventuali atti presupposti. In particolare, ha eccepito che la notificazione via PEC non fosse adeguatamente provata, poiché non erano stati prodotti né il documento effettivamente trasmesso né un'attestazione della sua conformità all'originale.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento della cartella. Ha ritenuto che la ricevuta di consegna PEC, da sola, non dimostrasse il contenuto dell'atto notificato né la sua conformità all'originale. Il file PDF prodotto era una mera copia informatica priva di attestazione di conformità e non era stata depositata neppure una copia del documento trasmesso. Secondo la decisione, la notificazione avrebbe richiesto un documento informatico firmato digitalmente, con estensione .p7m, idoneo a garantire integrità e provenienza. La successiva conoscenza della cartella tramite estratto di ruolo non ha sanato il vizio, poiché permaneva l'interesse della società all'annullamento dell'atto, anche per gli effetti sui termini prescrizionali e decadenziali. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni e consente l'iscrizione a ruolo delle imposte risultanti dovute e non versate, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento quando la pretesa deriva direttamente dai dati dichiarati.
Art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997
Prevede i termini entro i quali possono essere notificate le cartelle conseguenti alle iscrizioni a ruolo derivanti dai controlli sulle dichiarazioni e dai mancati o tardivi pagamenti delle rate.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
Riguarda i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento. Nel caso concreto, l'Amministrazione sosteneva che il termine non fosse scaduto, ma la decisione si è fondata sul difetto di prova della notificazione.
Art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005
È stato richiamato dall'Ufficio in relazione al perfezionamento della notificazione tramite PEC al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna. La sentenza ha tuttavia distinto il perfezionamento formale della consegna dalla prova del contenuto e della conformità dell'atto trasmesso.
Artt. 5 e 8 del D.M. n. 163/2013
Sono stati invocati dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la validità della notificazione mediante PEC. La Commissione ha ritenuto comunque insufficiente la sola ricevuta di consegna in assenza dell'atto notificato e della prova della sua conformità.
Massime di principio
- Nelle notificazioni tramite PEC non è sufficiente dimostrare che il messaggio sia stato consegnato: occorre provare anche quale documento sia stato allegato e che esso corrisponda all'atto impugnato.
- La produzione della sola ricevuta di avvenuta consegna, senza il documento notificato o senza elementi idonei a certificarne integrità e conformità, può non bastare a dimostrare la validità della notificazione.
- La conoscenza dell'atto mediante estratto di ruolo non sana necessariamente il vizio della precedente notificazione quando il contribuente conserva un interesse concreto all'annullamento dell'atto, ad esempio per evitare effetti interruttivi o pregiudizievoli sui termini.
- Quando la pretesa deriva direttamente da un controllo automatizzato o formale dei dati dichiarati, può non essere necessario un autonomo avviso di accertamento; resta però necessario rispettare e provare correttamente la notificazione della cartella.
- In controversie analoghe è importante verificare non solo la data della PEC, ma anche il formato del documento, la firma digitale, l'integrità del file, l'identificazione dell'atto e la documentazione completa delle ricevute e degli allegati.
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