Sentenza n. 1684/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo, divenuto definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo, provvisoriamente esecutivo, notificato in forma esecutiva e successivamente dichiarato definitivamente esecutivo. Il giudizio era stato sospeso dal TAR in ragione dell’avvio, da parte del Comune, della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000. A seguito della positiva conclusione della procedura, i ricorrenti hanno dichiarato in udienza l’avvenuto pagamento delle somme riconosciute nel titolo giudiziario; il Comune, ritualmente evocato ma non costituito, non ha contestato tale dichiarazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento integrale delle somme oggetto del decreto ingiuntivo avesse soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Il giudice ha comunque condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.355,00 oltre IVA, CPA e accessori di legge, applicando il principio della soccombenza e le tabelle ministeriali relative alle esecuzioni mobiliari per valore. La sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguire la pronuncia.
Norme richiamate
art. 34, comma 5 c.p.a.
Richiamato quale base processuale della definizione del giudizio in relazione alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dell’ente locale aveva determinato la sospensione del giudizio; la sua positiva conclusione ha fatto venir meno la causa di sospensione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un titolo del giudice ordinario, il pagamento integrale delle somme dovute determina la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa esecutiva è stata pienamente soddisfatta.
- La conclusione positiva della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dell’ente locale fa venir meno la causa di sospensione del giudizio di ottemperanza disposta in ragione dell’avvio di tale procedura.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza, qualora il pagamento intervenga dopo la proposizione del ricorso.
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