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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36602/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a riprese fiscali concernenti, tra l'altro, imposta di registro, imposte ipotecarie e diritti catastali. La controversia verteva sulla legittimità della riscossione di un credito tributario qualificato come imposta complementare, dopo che l'originario avviso di liquidazione era stato definitivamente confermato in giudizio. Il ricorrente deduceva che la cartella fosse tardiva e quindi prescritta, sostenendo che il termine decennale per la riscossione dovesse decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato il ricorso contro l'avviso di liquidazione originario, e non dalla successiva notificazione di un secondo avviso di liquidazione. Invocava inoltre la violazione delle norme in tema di decadenza e prescrizione della pretesa tributaria e contestava che la successiva iscrizione a ruolo potesse avere efficacia interruttiva, trattandosi di atto interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento. La Corte ha affermato che, trattandosi di imposta complementare definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato il 18.9.2000, la notifica della cartella avvenuta il 28.2.2012 era tardiva rispetto al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986. Ha inoltre escluso che l'iscrizione a ruolo potesse interrompere il decorso del termine, qualificandola come atto interno inidoneo a costituire in mora il debitore. Le spese di merito sono state integralmente compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dell'Agenzia delle Entrate e del concessionario della riscossione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46 del 1999

    Invocato dal ricorrente per contestare la tempestività della riscossione; la Corte lo richiama tra le norme asseritamente violate, ma nega che conduca all'esito auspicato.

  • art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della prescrizione della pretesa in discussione.

  • art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986

    La pretesa fiscale definitivamente accertata deve essere liquidata entro il termine ordinario di prescrizione decennale; nel caso concreto la cartella notificata oltre tale termine è tardiva.

  • art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986

    La decadenza ivi prevista riguarda la residuale ipotesi in cui, dopo il giudicato sul ricorso del contribuente, l'Amministrazione debba procedere a un ulteriore accertamento d'imposta; non si applica alla mera liquidazione conseguente a un definitivo accertamento già formato.

  • art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte afferma che non trova applicazione nel caso di specie, trattandosi di imposta complementare.

Massime di principio

  • Quando il tributo è definitivamente accertato in giudicato, la successiva attività di liquidazione/riscossione è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dalla disciplina speciale, che decorre dal passaggio in giudicato della decisione.
  • La disposizione sulla decadenza per la formazione del ruolo o per ulteriori accertamenti va letta in coerenza con il sistema: essa disciplina solo le ipotesi in cui, dopo il giudicato, l'Amministrazione debba compiere un nuovo accertamento, non anche la mera liquidazione esecutiva di una pretesa già definitivamente accertata.
  • L'iscrizione a ruolo, quando avvenga dopo il decorso del termine prescrizionale, non ha efficacia interruttiva ove si risolva in un atto interno non idoneo a costituire in mora il debitore.
  • Nel giudizio di legittimità, se la questione è definita sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
  • In materia tributaria, la qualificazione del credito come imposta complementare rileva ai fini dell'applicabilità della disciplina decadenziale e prescrizionale della riscossione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaGiudicatoOnere della prova

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