Cassazione Civile, Ordinanza n. 18767/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto a un ingegnere, iscritto all'albo ma non alla cassa professionale di categoria, il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per i redditi conseguiti nell'esercizio dell'attività professionale nell'anno 2008. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo prescritta la pretesa contributiva alla data in cui l'avviso era stato comunicato al contribuente, cioè il 1 luglio 2014. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 4 giugno 2009, sostenendo che la Corte d'appello non aveva considerato il differimento del termine di pagamento introdotto da tale decreto per i crediti relativi all'anno 2008. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo violazione di varie norme in tema di gestione separata, previdenza degli ingegneri e disciplina Inarcassa, e contestando l'affermazione secondo cui gli ingegneri iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, ma non a Inarcassa, sarebbero tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS e al versamento del contributo corrispondente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'INPS, ritenendo che, in materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorra dalla scadenza del termine di pagamento e che, nel caso concreto, tale termine fosse stato differito dal d.P.C.M. 4 giugno 2009 dal 6 giugno al 6 luglio 2009. Di conseguenza, alla data del 1 luglio 2014, quando l'avviso di pagamento era stato comunicato, la prescrizione non era ancora maturata. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, tenendo conto anche dell'eventuale differimento legale del termine di pagamento.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Norma richiamata per la disciplina dei contributi alla gestione separata.
art. 18 d.lgs. n. 241/1997
Norma richiamata in tema di modalità e termini di versamento contributivo.
art. 17 d.P.R. n. 435/2001
Norma richiamata per i termini di pagamento dei contributi.
d.P.C.M. 4 giugno 2009
Ha differito dal 6 giugno al 6 luglio 2009 il termine di pagamento dei contributi per l'anno 2008, incidendo sulla decorrenza della prescrizione.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato solo per la proposta definita in camera di consiglio.
art. 38 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della censura sulla disciplina previdenziale degli ingegneri.
artt. 9 e 10 L. n. 6/1981
Richiamati nel ricorso incidentale con riferimento alla disciplina previdenziale di categoria.
artt. 22 e 23 Statuto Inarcassa
Richiamati nel ricorso incidentale per contestare l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
d.lgs. n. 509/1994
Richiamato nel ricorso incidentale per la disciplina di Inarcassa.
d.m. n. 281/1996
Richiamato nel ricorso incidentale.
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103/1996
Richiamato nel ricorso incidentale, come sostituito dall'art. 1 L. n. 133/2011.
art. 1, L. n. 133/2011
Richiamato nel ricorso incidentale come disposizione sostitutiva del comma 3 dell'art. 8 d.lgs. n. 103/1996.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Richiamato nel ricorso incidentale.
art. 2, L. n. 335/1995
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la disciplina della contribuzione dovuta alla gestione separata.
Massime di principio
- In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento del contributo; se un provvedimento successivo differisce tale termine, il dies a quo della prescrizione slitta in coerenza con il nuovo termine.
- Il differimento del termine di versamento disposto da un decreto applicabile al periodo d'imposta rileva anche ai fini della verifica della prescrizione del credito contributivo.
- Quando la censura principale è accolta e impone la cassazione con rinvio, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- Nel giudizio di cassazione, la fondatezza della doglianza sulla prescrizione va verificata alla luce del termine effettivamente vigente per il pagamento, non già del termine ordinario astrattamente previsto.
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