Sentenza del 20/01/2017 n. 1542 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
EDI s.r.l. ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, contestando il recupero a tassazione di compensi reversibili degli amministratori e di giacenze di magazzino. In cassazione ha dedotto, tra l'altro, carenza di motivazione della sentenza d'appello, omessa pronuncia su alcune censure, errata applicazione delle regole di deducibilità dei compensi amministrativi e dell'IVA, nonché vizi nella valorizzazione delle rimanenze con il metodo LIFO. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale contro la disapplicazione delle sanzioni e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale di EDI s.r.l. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, poiché la sentenza d'appello conteneva una motivazione autonoma, sebbene sintetica. Ha dichiarato inammissibile la censura sull'omessa pronuncia per genericità e mancata riproduzione delle doglianze. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sui compensi reversibili, affermando che i compensi degli amministratori sono deducibili secondo il principio di cassa e che, nei casi di attività svolta da soggetti non abitualmente esercenti lavoro autonomo e soggetti a etero-coordinamento, tali prestazioni sono fuori campo IVA. È stata dichiarata inammissibile anche la censura sul metodo LIFO, perché mirava a una rivalutazione del merito senza indicare uno specifico fatto decisivo omesso. Il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca; EDI s.r.l. è stata assoggettata al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 95, comma 5
La deduzione dei compensi degli amministratori di società di capitali segue il principio di cassa, in deroga al principio generale di competenza.
I compensi agli amministratori sono deducibili fiscalmente nell'esercizio in cui vengono effettivamente corrisposti, salvo specifiche ipotesi particolari.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5, comma 2
Sono escluse dal campo IVA le prestazioni rese da soggetti che non esercitano abitualmente altre attività di lavoro autonomo.
I compensi reversibili possono essere fuori campo IVA quando l'attività amministrativa è svolta da lavoratori subordinati o parasubordinati, in situazione di etero-coordinamento, senza autonoma abitualità professionale.
Legge n. 212 del 2000, art. 12
La censura fondata su tale disposizione è stata ritenuta inammissibile perché indicata in modo generico e senza riprodurre adeguatamente le doglianze formulate nei precedenti gradi.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Il vizio di motivazione deve riguardare uno specifico fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, non una generica rivalutazione dell'intero ragionamento del giudice di merito.
Artt. 369, 370 e 371 c.p.c.
Il ricorso incidentale deve essere notificato entro i termini processuali previsti; la tardività comporta l'inammissibilità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso principale, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente sostenere che la motivazione sia breve: occorre dimostrare che sia apparente, inesistente o viziata rispetto a uno specifico fatto decisivo.
- Le censure di omessa pronuncia devono essere puntualmente riprodotte e riferite a una domanda o a un motivo effettivamente non esaminato; il semplice richiamo al titolo della censura è insufficiente.
- Per i compensi degli amministratori di società di capitali opera, in linea generale, il principio di cassa: la deduzione fiscale segue il pagamento e non la mera maturazione del compenso.
- La qualificazione ai fini IVA dei compensi reversibili dipende dalla concreta natura dell'attività e dall'assenza di esercizio abituale di lavoro autonomo; l'etero-coordinamento può escludere l'operazione dal campo IVA.
- La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: una contestazione sulla valorizzazione del magazzino o sul metodo LIFO deve indicare uno specifico fatto storico decisivo, non chiedere una nuova valutazione delle prove.
- Gli atti richiamati come decisivi, quali processo verbale di constatazione e avvisi di accertamento, devono essere adeguatamente riprodotti o localizzati nel ricorso, altrimenti la censura può risultare inammissibile.
- Il ricorso incidentale deve rispettare rigorosamente i termini di notificazione; la tardività ne comporta l'inammissibilità anche se riguarda questioni potenzialmente fondate.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando entrambe le parti risultano soccombenti su aspetti diversi della controversia.
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