Cassazione Civile, Ordinanza n. 34627/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, tramite accertamento analitico-induttivo, maggiori ricavi ritenuti occultati da un’impresa individuale, con riprese a fini IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato. In cassazione il contribuente proponeva undici motivi, deducendo: violazione del contraddittorio preventivo, anche con riferimento ai tributi armonizzati; motivazione apparente della sentenza d’appello sul contraddittorio e sull’antieconomicità; extra-petizione per avere la CTR valorizzato l’antieconomicità non dedotta; erronea applicazione delle presunzioni e degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 2727 e 2729 c.c.; omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla mancata allegazione dei dati dell’Osservatorio camerale; e ulteriori vizi motivazionali e di ultrapetizione in relazione alla base dell’accertamento e al richiamo di studi/dati indiziari.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sul contraddittorio preventivo, precisando che non esiste un principio generale in materia tributaria, salvo i tributi armonizzati, e che comunque occorre la prova di resistenza, non fornita dal ricorrente. Ha escluso la motivazione apparente perché la CTR aveva richiamato un precedente pertinente e aveva spiegato, sia pure sinteticamente, le ragioni dell’antieconomicità e dell’accertamento analitico-induttivo. Ha negato l’extra-petizione, osservando che la CTR si era limitata a confermare la legittimità dell’atto impugnato senza introdurre una causa petendi diversa. Ha considerato corretta la valutazione di indizi quali margine minimo di redditività, apporti del titolare, costi del personale, costi di cantiere superiori ai ricavi e fatture generiche. Ha ritenuto infondata la censura sulle presunzioni perché il ricorrente mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto. Ha respinto anche il motivo sull’omessa pronuncia, reputando che la CTR avesse implicitamente esaminato la questione dei dati dell’Osservatorio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 39, d.P.R. n. 600/1973
comma 1, lett. d); comma 2
è la base normativa dell’accertamento analitico-induttivo; la Corte considera legittimo il ricorso a tale metodo quando emergano elementi indiziari di antieconomicità e di inattendibilità della contabilità.
artt. 2727 e 2729 c.c.
la violazione delle norme sulle presunzioni ricorre solo se il giudice fonda la decisione su presunzioni non gravi, precise e concordanti; non quando la censura mira a una diversa ricostruzione del fatto.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
il giudice di merito può motivare richiamando un precedente giurisprudenziale pertinente, purché il principio richiamato sia effettivamente idoneo a sorreggere la decisione.
art. 7-ter L. n. 212/2000
è richiamato come eccezione al regime delle invalidità deducibili nel processo tributario, nei casi di difetto assoluto di attribuzione, violazione o elusione del giudicato, o altri vizi espressamente qualificati nullità da norme sopravvenute.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
giustifica l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio preventivo per tutti i tributi; per i tributi armonizzati l’eventuale omissione deve comunque essere accompagnata dalla prova di resistenza, cioè dalla concreta dimostrazione delle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere.
- La prova di resistenza richiede allegazioni specifiche e puntuali: non è sufficiente una deduzione generica in cassazione o in memoria, ma occorre indicare dove, come e con quali contenuti si sarebbe sviluppata la difesa omessa.
- La motivazione della sentenza non è apparente quando consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali pertinenti e a un elenco di elementi fattuali significativi.
- Nel processo tributario di impugnazione, il vizio di ultrapetizione non coincide con la semplice conferma della pretesa fiscale contestata: sussiste solo se il giudice introduce una pretesa o un vizio diverso da quelli dedotti, non quando valuta la legittimità dell’atto impugnato entro il perimetro della domanda.
- L’accertamento analitico-induttivo può fondarsi su indici di antieconomicità della gestione, quali margini di redditività irrisori, costi sproporzionati rispetto ai ricavi, apporti finanziari del titolare e documentazione contabile o fatturale generica.
- La censura per violazione delle regole sulle presunzioni è infondata se, in sostanza, si propone una diversa lettura del materiale probatorio e una differente inferenza probabilistica, senza dimostrare che il ragionamento del giudice sia privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione, anche implicitamente, affronta il punto controverso in modo incompatibile con la tesi del ricorrente.
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