Sentenza n. 871/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della Sentenza n. 4351/2023 del 15.12.2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 15.12.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
Prevale il privato
La controversia
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, oltre alle spese legali. La sentenza, notificata il 28 dicembre 2023, era passata in giudicato. L'amministrazione non aveva adempiuto, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ottemperanza, il pagamento della somma complessiva di 1.500 euro e degli accessori, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato civile. Ha ordinato il pagamento, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, delle somme riconosciute dal titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti stabiliti dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione, poiché nel giudizio di ottemperanza l'esatta quantificazione del credito deve essere verificata alla luce del titolo, degli eventuali pagamenti parziali e delle norme applicabili, comprese quelle sugli interessi. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 120 giorni per l'esecuzione sostitutiva. Ha escluso un compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali possono adempiere prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare capitale e interessi secondo titolo, decorrenza, misura legale ed eventuali ulteriori disposizioni applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti in assenza della verifica della loro correttezza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente al comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve assicurare il soddisfacimento del diritto risultante dal titolo, ma non attribuisce costitutivamente un credito nuovo: l'importo dovuto deve essere ricostruito sulla base del giudicato, degli eventuali pagamenti parziali e delle norme applicabili.
- La quantificazione proposta dal creditore non vincola l'amministrazione quando occorra verificare capitale residuo, decorrenza e misura degli interessi; tali elementi devono essere determinati secondo il titolo esecutivo e la disciplina civilistica applicabile.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando la somma richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata rispetto alle circostanze dell'inottemperanza.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, il creditore può proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione coattiva del pagamento.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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