Sentenza n. 2683/2026 - Catania, Sezione 3
per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati di cui all’art. 6 bis, del d.l. n. 387 del 1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non ancora conclusa rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (ex appartenenti alla Polizia)
Prevale il privato
La controversia
Tre ex appartenenti alla Polizia di Stato, collocati in quiescenza a domanda nel periodo 2022-2024, hanno chiesto l’accertamento del diritto a includere nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. Al momento della domanda di pensionamento avevano raggiunto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Hanno domandato la conseguente condanna dell’INPS alla rideterminazione e al pagamento delle somme dovute, oltre accessori. L’INPS ha riferito di avere avviato la liquidazione per due ricorrenti e di avere pagato il terzo il 10 luglio 2025, prima della notifica del ricorso, eccependo per quest’ultimo la carenza d’interesse e chiedendo per gli altri la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza d’interesse limitatamente al ricorrente già integralmente pagato il 10 luglio 2025, prima della notifica del ricorso. Per gli altri due ricorrenti è esclusa la cessazione della materia del contendere, poiché l’INPS aveva soltanto avviato, senza concluderlo, il procedimento di riconoscimento e liquidazione. Nel merito, il ricorso è accolto: il TAR riconosce il diritto dei due ricorrenti a ottenere il ricalcolo dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti e dispone il pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali, dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Il giudice ritiene che l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 si applichi agli appartenenti alle forze di polizia, anche a ordinamento militare, che cessano dal servizio a domanda avendo compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L’abrogazione della disposizione che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 non ne determina la reviviscenza: la limitazione degli scatti ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso non è quindi opponibile. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda la base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è decadenziale: incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sull’accesso al beneficio. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
La disposizione attribuisce i sei scatti, anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, a chi cessa dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma regola la tempistica della decorrenza del collocamento a riposo.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
Si deve, però, escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria e, per l’effetto, non può ritenersi che l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione.
L’abrogazione della disposizione novellatrice non fa rivivere il testo originario della norma novellata; nel caso, non rivive la limitazione che circoscriveva il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo).
Il Codice dell’ordinamento militare mantiene applicabile alle forze di polizia a ordinamento militare l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto, senza restringere l’ambito soggettivo della disciplina alle sole forze di polizia a ordinamento civile.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.
La disciplina dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 incide sul calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita né l’applicazione dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Sulle somme dovute dall’ente previdenziale spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art.22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
La disciplina richiamata esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
La norma è richiamata, insieme all’art. 92, comma 2, c.p.c., a fondamento della compensazione integrale delle spese per le peculiarità delle questioni trattate.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
La norma concorre a fondare la compensazione integrale delle spese in presenza delle eccezionali ragioni individuate dal Collegio.
Massime di principio
- L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti stipendiali, rilevanti anche per la liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; il beneficio si applica senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento civile e a quello militare, purché in possesso di qualifiche equiparate a quelle indicate dalla disposizione.
- L’abrogazione di una disposizione che ha sostituito una norma precedente non comporta, in assenza di una previsione espressa, la reviviscenza del testo originario della disposizione sostituita; pertanto, non rivive la limitazione del beneficio dei sei scatti ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso prevista dal testo sostituito dell’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo dopo aver maturato i requisiti non è decadenziale: il suo rispetto incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, mentre la domanda può essere presentata anche in anni successivi e il ritardo non esclude il diritto ai sei scatti.
- L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, disciplinando gli aumenti ai fini del calcolo della base pensionabile, non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
- Quando l’amministrazione abbia già integralmente riconosciuto e pagato quanto richiesto prima della notifica del ricorso, difetta l’interesse ad agire; il mero avvio, senza conclusione, del procedimento di riconoscimento non determina invece la cessazione della materia del contendere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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