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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34087/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un dirigente di società operanti nel settore finanziario aveva chiesto il rimborso dell'addizionale IRPEF del 10% trattenuta dai sostituti d'imposta sugli emolumenti variabili percepiti per gli anni 2017 e 2018, sostenendo che non fosse dovuta perché i compensi variabili non avevano superato il triplo della parte fissa della retribuzione. Il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione era stato impugnato: la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CGT di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che l'addizionale si applicasse solo se la parte variabile superava il triplo della parte fissa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 33 del d.l. n. 78/2010, deducendo che, dopo l'introduzione del comma 2-bis, la soglia del triplo non costituirebbe più un presupposto impositivo ma sarebbe stata tacitamente superata, sicché l'addizionale andrebbe applicata sulla sola eccedenza rispetto alla parte fissa, senza necessità del superamento del triplo. Il contribuente ha resistito anche eccependo l'illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 2, 3, 36 e 53 Cost.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CGT di secondo grado. Decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente per il rimborso dell'addizionale IRPEF. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei due gradi di merito, ritenendo che l'orientamento di legittimità sulla questione si fosse consolidato solo dopo la definizione del giudizio di appello, mentre ha posto le spese di cassazione a carico del controricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 33 d.l. n. 78/2010

    Per i compensi variabili (bonus e stock options) dei dirigenti del settore finanziario, l'addizionale del 10% si applica, per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011, sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione; la precedente soglia del triplo è stata ritenuta tacitamente abrogata in parte qua per incompatibilità.

  • L. n. 122/2010

    conversione del d.l. n. 78/2010

    Ha convertito il decreto-legge contenente la disciplina dell'addizionale sui compensi variabili nel settore finanziario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha costituito il rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito, senza rinvio, una volta cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    In materia tributaria, ha consentito la decisione nel merito da parte della Cassazione dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 15 preleggi

    È stato richiamato per giustificare l'abrogazione tacita in parte qua del comma 1 ad opera del comma 2-bis, per incompatibilità tra le due disposizioni nei limiti della loro contemporanea vigenza.

  • artt. 2, 3, 36 e 53 Cost.

    Le censure di illegittimità costituzionale del contribuente sono state ritenute manifestamente infondate, alla luce della precedente sentenza della Corte costituzionale n. 201/2014.

  • Corte cost. n. 201/2014

    Ha già dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 d.l. n. 78/2010 rispetto agli artt. 3 e 53 Cost., valorizzando la finalità di disincentivare remunerazioni variabili ritenute rischiose per la stabilità finanziaria.

Massime di principio

  • Nei rapporti tributari relativi all'addizionale sui bonus e stock options dei dirigenti del settore finanziario, la disciplina sopravvenuta che modifica la base imponibile può rendere tacitamente incompatibile la precedente soglia quantitativa, con applicazione della nuova regola ai compensi corrisposti dal momento di efficacia della novella.
  • Quando la norma individua il presupposto soggettivo e oggettivo dell'imposta in una disposizione e ne disciplina separatamente la base imponibile in un'altra, la modifica della sola base imponibile non altera di per sé il presupposto impositivo, salvo espressa previsione contraria.
  • L'addizionale sui compensi variabili del settore finanziario è legittima in quanto misura disincentivante di remunerazioni considerate idonee a favorire assunzione di rischi eccessivi e a incidere sulla stabilità dei mercati; la scelta della soglia quantitativa rientra nella discrezionalità del legislatore.
  • La questione di costituzionalità della disciplina che colpisce solo i dirigenti del settore finanziario non è irragionevole né discriminatoria, se la differenziazione si fonda sulla peculiare capacità di tali soggetti di incidere sulla stabilità finanziaria.
  • In sede di legittimità, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito rigettando l'originario ricorso.
  • L'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto può giustificare la compensazione delle spese dei gradi di merito quando la questione controvertita abbia trovato consolidazione solo dopo la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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