Sentenza n. 268/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 364/2021, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Molise n. 364/2021, nella parte in cui aveva ritenuto che il certificato fideiussorio e il relativo atto d’impegno fossero necessari non per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione, ma per la successiva attivazione dell’impianto
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’appello era limitato al capo della sentenza relativo al rinnovato diniego comunale del 24 giugno 2021 e alla statuizione secondo cui gli oneri previsti dall’art. 5, comma 3, lettere d) ed e), della legge regionale Molise n. 20/2006 e dall’art. 11 del regolamento comunale non costituivano condizioni per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, ma potevano essere richiesti ai fini della successiva messa in funzione dell’impianto. L’appellante ha dedotto violazione dei principi fondamentali statali in materia di ordinamento delle comunicazioni, violazione e falsa applicazione dell’art. 87, poi art. 44, del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 93, poi art. 54, del medesimo codice, sostenendo che la richiesta del certificato fideiussorio e dell’atto d’impegno introducesse oneri ulteriori non previsti dalla legge statale. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione relativa all’art. 5, comma 3, lettere d) ed e), della legge regionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la censura rispetto all’art. 117, comma 3, Cost. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della lettera e), relativa al certificato fideiussorio. Il Comune aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione della nota comunale del 16 novembre 2021, con la quale il certificato era stato richiesto ai fini della messa in funzione dell’impianto; tale eccezione era stata già respinta dal Consiglio di Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR. Ha preso atto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, lettera e), della legge regionale Molise n. 20/2006, dalla quale deriva con efficacia retroattiva il venir meno dell’obbligo di presentare il certificato fideiussorio sia per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione sia per la successiva attivazione dell’impianto. Di conseguenza ha annullato anche l’art. 11 del regolamento comunale, nella parte relativa al certificato fideiussorio, perché fondato su una disposizione regionale espunta dall’ordinamento con effetto ex tunc. È rimasto fermo l’annullamento già disposto dal TAR quanto all’art. 9 del regolamento, non impugnato in appello, e la sentenza di primo grado è stata confermata per il resto. Il Comune è stato inoltre obbligato a svincolare la garanzia fideiussoria illegittimamente richiesta, anche ai fini della messa in funzione dell’impianto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 87 d.lgs. 259/2003
Disciplina, ratione temporis, il procedimento autorizzatorio per l’installazione degli impianti di comunicazione elettronica; la normativa regionale non può introdurre, ai fini dell’autorizzazione, adempimenti ulteriori incompatibili con i principi fondamentali statali.
art. 93 d.lgs. 259/2003
imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge
È stato considerato principio fondamentale della materia dell’ordinamento delle comunicazioni, ostativo all’imposizione di oneri ulteriori non previsti dalla legge statale; il divieto riguarda la complessiva realizzazione dell’impianto, comprendente anche la sua attivazione.
art. 117, comma 3, Cost.
Parametro costituzionale del riparto della potestà legislativa concorrente; la disposizione regionale è stata dichiarata illegittima perché contrastante con il principio fondamentale statale posto dall’art. 93 del d.lgs. 259/2003.
art. 5, comma 3, lettera e), l.r. Molise n. 20/2006
La disposizione regionale, imponendo il deposito di un certificato fideiussorio a garanzia degli oneri di smantellamento e ripristino ambientale, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
art. 11, comma 1, del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione
La parte del regolamento relativa al certificato fideiussorio è stata annullata perché applicativa di una disposizione regionale dichiarata incostituzionale, con conseguente venir meno retroattivo della relativa base normativa.
art. 80 c.p.a.
Ha consentito la prosecuzione del giudizio sospeso dopo la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Il divieto di imporre oneri o canoni non stabiliti dalla legge, previsto dalla disciplina statale delle comunicazioni elettroniche, costituisce principio fondamentale della materia e impedisce alle Regioni e agli enti locali di subordinare l’autorizzazione o l’attivazione di un impianto a garanzie fideiussorie ulteriori non previste dalla legge statale.
- Ai fini del divieto di oneri ulteriori nel settore delle comunicazioni elettroniche, la realizzazione dell’impianto non può essere artificialmente separata dalla sua attivazione: l’obbligo non può essere imposto né come condizione del rilascio dell’autorizzazione né come requisito per la successiva messa in funzione.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che costituisce la base dell’obbligo amministrativo opera ex tunc e rende illegittimi anche gli atti regolamentari e applicativi che su quella norma si fondano.
- Quando una garanzia fideiussoria sia stata richiesta in applicazione di una disposizione regionale successivamente dichiarata incostituzionale, l’amministrazione deve procedere allo svincolo della garanzia, anche se essa è stata prestata ai soli fini della successiva attivazione dell’impianto.
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