Cassazione Penale, Ordinanza n. 16429/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda un provvedimento della Corte d'appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato da una precedente sentenza del G.I.P. del Tribunale di Firenze. La difesa chiedeva una nuova rideterminazione del trattamento sanzionatorio sostenendo, da un lato, che la fattispecie contestata fosse stata erroneamente qualificata come consumata invece che in altra forma meno grave e, dall'altro, che il giudice dell'esecuzione avesse disatteso i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Il ricorso era articolato in due doglianze, ma la Corte rileva che non individuava specifici vizi del provvedimento impugnato e mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione dei presupposti già esaminati in sede esecutiva. La vicenda concreta riguarda una rapina ai danni di un supermercato: l'imputato, insieme a un complice, vi faceva irruzione il 20 maggio 2019, usando una pistola con la quale veniva esploso un colpo, e si impossessava di 1.010 euro sottratti ai dipendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla qualificazione della rapina come consumata fosse infondata, poiché gli autori del fatto erano riusciti a impossessarsi della somma sottratta ai dipendenti del supermercato; inoltre, le modalità della condotta, caratterizzate da particolare aggressività e dall'uso di un'arma da fuoco con esplosione di un colpo, escludevano che la condotta potesse essere considerata di lieve entità. Conseguentemente, ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
La Corte valorizza la consumazione della rapina, evidenziando che l'impossessamento della somma sottratta ai dipendenti esclude la configurabilità del tentativo; le modalità della condotta e l'uso dell'arma incidono sulla gravità del fatto e ostano a una qualificazione meno grave.
Corte costituzionale n. 86 del 2024
I principi affermati da tale pronuncia vengono richiamati dalla difesa per chiedere la rideterminazione della pena, ma la Corte ritiene che nel caso concreto essi non siano stati disattesi dal giudice dell'esecuzione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che, sotto la veste formale di doglianze, miri in realtà a ottenere una rivalutazione di merito dei presupposti già esaminati dal giudice dell'esecuzione, senza indicare specifici vizi del provvedimento impugnato.
- La rapina deve essere qualificata come consumata quando gli agenti si impossessano effettivamente del denaro sottratto, anche se l'azione è realizzata con più persone e con modalità violente o armate.
- L'uso di una pistola ed esplosione di un colpo, unitamente all'aggressività della condotta, sono elementi incompatibili con una valutazione di lieve entità del fatto ai fini della sua diversa qualificazione o della riduzione del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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