Sentenza n. 196/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento Quanto al ricorso principale e al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 12/05/2022: - del provvedimento trasmesso con (e/o contenuto nella) comunicazione PEC inviata in data -OMISSIS- da FdG Fondo di Garanzia e siglata -OMISSIS- s.p.a. che, con riferimento alla posizione n. -OMISSIS-, «fa presente che la stessa è da intendersi respinta d’ufficio in quanto in seguito a comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato riscontrato: Informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Torino - AREA 1 bis - Prot. Uscita n. -OMISSIS-, nei confronti della società -ricorrente- S.R.L. (P.I./C.F. -OMISSIS-) in quanto sussiste il pericolo che l’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata ai sensi del d. lgs. n.159/2011, così come modificato dal d. lgs. n. 153/2014»; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, non cognito; Nonché per l’accertamento, ex art. 116 c.p.a., del diritto della ricorrente di avere accesso ai documenti richiesti a -OMISSIS- s.p.a. con istanza inviata a mezzo PEC in data -OMISSIS- e rinnovata in data -OMISSIS- e per l’adozione del conseguente ordine di esibizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'ammissione al Fondo pubblico di Garanzia, motivato dall'interdittiva antimafia emessa nei confronti della società ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (gestore del Fondo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, il diniego dell'ammissione al Fondo pubblico di Garanzia previsto dall'art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996. Il diniego era fondato sull'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura nei confronti della società. Sono stati dedotti vizi derivati dall'illegittimità dell'interdittiva antimafia presupposta, ritenuta non adeguatamente supportata sul piano probatorio e affetta da deficit istruttori e motivazionali, nonché la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. La ricorrente aveva inoltre proposto domanda di accesso documentale ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Nel corso del giudizio, il gestore del Fondo ha depositato la documentazione richiesta, determinando la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di avere perso interesse alla decisione, poiché l'interdittiva antimafia presupposta era stata resa inefficace da una determinazione prefettizia adottata ai sensi dell'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011. La difesa ha escluso anche l'interesse a una pronuncia sull'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La perdita di interesse è stata dichiarata dalla stessa ricorrente ed era collegata alla sopravvenuta inefficacia dell'interdittiva antimafia posta a fondamento del diniego. Non residuava inoltre un interesse a una pronuncia sull'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori, essendo stata tale eventualità espressamente esclusa. La domanda di accesso era già stata definita mediante la declaratoria di cessazione della materia del contendere, conseguente al deposito dei documenti da parte del gestore. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e del susseguirsi di pronunce giudiziali di opposto tenore a fronte di un quadro indiziario sostanzialmente immutato.
Norme richiamate
art. 2, comma 100, lettera a), legge n. 662/1996
Individua il Fondo pubblico di Garanzia al quale la società aveva chiesto di essere ammessa.
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
La determinazione prefettizia adottata ai sensi della disposizione ha reso inefficace l'interdittiva antimafia presupposta dal diniego, determinando la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione.
art. 10-bis, legge n. 241/1990
Prevede il preavviso di rigetto, la cui omissione era stata dedotta dalla ricorrente quale violazione delle garanzie partecipative.
art. 116 c.p.a.
Disciplina la tutela giurisdizionale in materia di accesso; la relativa domanda è stata definita a seguito del deposito dei documenti richiesti.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente, in presenza di sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento, una pronuncia sull'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori; nel caso concreto la ricorrente ha escluso di avere tale interesse.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'atto presupposto perde efficacia e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, salvo che residui un interesse alla pronuncia sull'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
- La pronuncia sull'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori, in presenza di sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento, non è necessaria quando il ricorrente esclude espressamente di avere un interesse risarcitorio.
- La sopravvenuta soddisfazione della domanda di accesso, mediante deposito in giudizio dei documenti richiesti dall'amministrazione o dal soggetto detentore, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda ostensiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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