Cassazione Penale, Ordinanza n. 05142/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda due soggetti condannati in appello che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. Il motivo comune di impugnazione dedotto dai ricorrenti atteneva alla prescrizione del reato, sostenendo che l'estinzione dovesse essere dichiarata. La difesa di uno dei ricorrenti aveva inoltre depositato memoria chiedendo l'acquisizione di tutti gli atti relativi ai giudizi di merito. La Corte ha però ritenuto il motivo sulla prescrizione manifestamente infondato, osservando che, quando a seguito di annullamento parziale restano rimesse al giudice di rinvio solo questioni di pena, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità preclude ogni declaratoria di estinzione per prescrizione, sia sopravvenuta sia già esistente ma non esaminata, perché non più devoluta al giudice di rinvio. La richiesta di acquisizione degli atti è stata reputata priva di giustificazione.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Quando, dopo un annullamento parziale, al giudice di rinvio siano rimaste devolute solo questioni relative alla determinazione della pena, l'accertamento del reato e della responsabilità è coperto da giudicato e impedisce la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, anche se la prescrizione sia maturata dopo l'annullamento o sia già maturata ma non esaminata.
- La prescrizione non può essere dedotta utilmente in cassazione quando la questione non sia più devoluta al giudice di rinvio per effetto del giudicato formatosi sulla responsabilità.
- La richiesta di acquisizione di atti di merito, se non sorretta da una specifica giustificazione e rilevanza rispetto alle questioni ancora devolute, può essere ritenuta priva di fondamento processuale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- rami
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