Sentenza n. 275/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, dell'aggiudicazione in favore del concorrente primo classificato ATI mandatario CETA Spa e mandante IMPRESA LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR dell'Appalto integrato Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi all'intervento di “Riqualificazione stadio comunale San Vito - Gigi Marulla, e relative aree di pertinenza” CUP F87D24000020002 - CIG B8D0D0195E”, promosso dal Comune di Cosenza, operata dal dirigente “Settore 7 - LL.PP. - Edilizia Scolastica - Infrastrutture - Pubblica Illuminazione - Reti Idrica e Fognaria - Contratti di Quartiere S. Lucia - Centro Storico - Programma CIS e Agenda Urbana - PNRR”, quale RUP dell'appalto con determinazione n.3088 del 23/12/2025; - della determinazione n.3105 del 29/12/2025 del RUP con la quale sono stati approvati i verbali di gara dell'Appalto integrato; - dell'avviso dell'esito della gara pubblicato il 7/01/2026 sul PAD; - del verbale di gara n.1 e n.2 della seduta del 4/12/2025 della Commissione giudicatrice nella parte in cui ha ammesso allo scrutinio delle offerte l'offerta poi aggiudicataria; - del verbale di gara n.10 della Commissione giudicatrice della seduta del 29.12.2025 nella parte in cui ad esito dello scrutinio delle offerte economiche ha individuato quale prima in graduatoria l'ATI Mandatario: CETA SPA Mandante: IMPRESA LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR, formulando proposta di aggiudicazione nei suoi confronti; - di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara contenenti le operazioni di verifica dell'offerta tecnica e della documentazione amministrativa (dal n.3 al n.9), nelle parti in cui non è stata disposta l'esclusione della controinteressata; - del silenzio rigetto serbato dalla stazione appaltante sull'istanza di riesame del 19.12.2025; nonché per l'accoglimento della domanda di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'odierna ricorrente quale seconda nella graduatoria delle offerte validate, in ragione della esclusione della dell'ATI composta dalla CETA SPA mandataria e la mandante IMPRESA LL.PP. NERVOSO ING. OSCAR, e la stipula del conseguente contratto (tutela in forma specifica); e nell'ipotesi in cui nelle more del giudizio venisse stipulato il contratto: - per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 comma 1, lett. c) e d) e 122 del D. Lgs. n.104/2010; - per l'accoglimento della conseguente domanda di subentro, che fin d'ora pure, in quanto occorra, formalmente si esplicita; - per l'eventuale applicazione di sanzioni alternative ex art. 123 D.Lgs.104/2010; nonché ancora nelle subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero in via ulteriormente più gradata nell'ipotesi in cui (in caso di parziale esecuzione dei lavori da parte della controinteressata o per qualunque altra causa) venisse affidato solo una parte dei lavori oggetto di gara: -per l'accoglimento della domanda di condanna della Stazione Appaltante al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che, si indica già nel 20 % dell'importo a base d'asta del contratto (15% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore. - in via subordinata ed ove occorra, del bando, del disciplinare e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di gara, che non hanno previsto sufficienti e proporzionate misure di compensazione della distorsione causata dalla partecipazione del titolare del sistema brevettato indicato nel PFTE, anche al fine di vederne dichiarata in parte qua ed in subordine l'illegittimità, l'inefficacia, e/o la nullità; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola tempestivamente notificata, e ha dichiarato estinto il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'aggiudicazione, l'ammissione dell'aggiudicataria, gli atti di gara, le domande di aggiudicazione, subentro, inefficacia del contratto e risarcimento. Ha disposto che nulla fosse pronunciato sulle spese.
Atto impugnato: aggiudicazione di un appalto integrato per la riqualificazione dello stadio comunale San Vito-Gigi Marulla e gli atti connessi della procedura di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda nella graduatoria, ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, nonché gli atti di gara presupposti e conseguenti, sostenendo l'illegittima ammissione e mancata esclusione dell'aggiudicataria. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento degli atti, l'aggiudicazione in proprio favore e la stipula del contratto; in caso di contratto già stipulato, la declaratoria di inefficacia, il subentro e l'eventuale applicazione di sanzioni alternative. In via subordinata ha domandato il risarcimento per equivalente, quantificato indicativamente nel 20% dell'importo a base d'asta, nonché, ove occorresse, l'accertamento dell'illegittimità, inefficacia o nullità delle clausole di gara relative alle misure compensative connesse alla partecipazione del titolare del sistema brevettato indicato nel progetto di fattibilità tecnico-economica. Prima della decisione, la ricorrente ha notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
dichiarazione della ricorrente in data 30 gennaio 2026 ex art. 84 c.p.a., di rinunzia al ricorso
La rinuncia al ricorso, notificata in tempo debito, ha determinato l'estinzione del giudizio.
art. 121, comma 1, lettere c) e d), c.p.a.
declaratoria di inefficacia del contratto stipulato
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente quale base della domanda subordinata di inefficacia del contratto; il giudice non l'ha esaminata per effetto della rinuncia.
art. 122 c.p.a.
declaratoria di inefficacia del contratto stipulato
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per la domanda subordinata di inefficacia e subentro; il giudice non l'ha esaminata.
art. 123 c.p.a.
eventuale applicazione di sanzioni alternative
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per l'eventuale applicazione di sanzioni alternative; la domanda non è stata esaminata.
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Il ricorso è stato trattato e definito in forma semplificata in camera di consiglio; la decisione finale è stata comunque fondata sulla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata e tempestiva comporta l'estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare le censure di merito e le domande consequenziali proposte dal ricorrente.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre che nulla sia pronunciato sulle spese.
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