Cassazione Penale, Sentenza n. 22642/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta che aveva rigettato l'appello contro il diniego di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduce un unico motivo per violazione di legge e difetto di motivazione (art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 274, 275 e 299 c.p.p.): a) la mancata considerazione del fattore tempo (i fatti risalgono al 2022 e la prima ordinanza cautelare al 2023) e, correlativamente, la carenza del requisito di attualità della misura; b) l'erronea attribuzione a Burgio di un ruolo da protagonista nella progettazione della rapina quando la contestazione riguarda esclusivamente la detenzione/porto di armi; c) la impropria valutazione del pericolo di reiterazione in una fase avanzata del dibattimento; d) la presunta disparità di trattamento rispetto ad altri indagati, senza adeguata motivazione del contrasto. Il ricorrente sostiene, in sostanza, vizi di legge e carenza di specificità e rapporto tra censure e motivazione del giudice di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le ragioni esposte in cassazione reiteravano doglianze già esaminate dal Tribunale del riesame e non hanno fornito una critica specifica e puntuale alle argomentazioni del giudice di merito. La Corte ha ritenuto che: il fattore tempo è neutro a fini probatori salvo che la difesa non porti elementi concreti che modifichino la valutazione; la presunta attribuzione di responsabilità non contestata non invalida automaticamente l'impianto motivazionale quando restano elementi residui idonei a sostenere la decisione ("prova di resistenza"); la censura sulla disparità di trattamento è generica se non dimostra la sovrapponibilità delle posizioni degli altri soggetti; la doglianza relativa all'assenza di trasgressioni o all'assenza di pericolo di inquinamento probatorio non incide sul fondamento del provvedimento che si basa sul pericolo di reiterazione. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; disposizione di trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.; la decisione non ha comportato la rimessione in libertà del ricorrente.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b) ed e)
art. 606 co.1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per dedurre violazione di legge e difetto di motivazione; la Corte l'ha applicata valutando la specificità e la correlazione delle censure rispetto alla motivazione del giudice di merito e ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a fondare il ricorso.
artt. 274, 275 e 299 c.p.p.
artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen.
Norme relative alla valutazione e utilizzazione della prova e alla motivazione; invocate dalla difesa, sono state considerate non adeguatamente specificate in cassazione e quindi inefficaci a sovvertire la valutazione del Tribunale del riesame.
art. 416-bis c.p.
Aggravante mafiosa applicata alle condotte di detenzione e porto di armi: la presenza dell'aggravante ha rilevanza nel giudizio cautelare e contribuisce a motivare la misura carceraria per il pericolo di reiterazione.
legge 2 ottobre 1967 n. 895 e legge 14 ottobre 1974 n. 497
artt. 2, 4 e 7 legge 2/10/1967 n. 895 e artt. 10, 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497
Norme sulla detenzione e porto di armi richiamate per individuare le fattispecie contestate al ricorrente; costituiscono la base normativa dei reati che hanno giustificato l'adozione della misura cautelare.
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
art. 591 co.1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata nella motivazione giurisprudenziale di riferimento: la mancanza di specificità del ricorso rispetto alle argomentazioni del giudice di merito può determinare l'inammissibilità della impugnazione in cassazione.
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la trasmissione al Direttore dell'Istituto penitenziario della copia del provvedimento di cassazione quando la decisione non comporta la rimessione in libertà.
Massime di principio
- In cassazione il ricorso deve confrontarsi in modo specifico e puntuale con le argomentazioni del giudice di merito: mere reiterazioni delle stesse doglianze già esaminate dal giudice di appello o del riesame sono di norma inammissibili.
- Il tempo intercorso tra il fatto e l'adozione della misura cautelare è, in sé, un elemento neutro; per ottenere la revoca della misura il difensore deve produrre elementi concreti che dimostrino l'assenza del requisito dell'attualità o che attenuino il pericolo di reiterazione.
- L'asserita attribuzione di condotte non contestate non annulla automaticamente la motivazione cautelare: va dimostrato il concreto impatto dell'errore o dell'elemento viziato sulla solidità dell'intero impianto motivazionale (prova di resistenza).
- La censura di disparità di trattamento richiede la dimostrazione della sovrapponibilità delle posizioni e di elementi che giustifichino la scelta difforme della misura nei confronti del ricorrente rispetto agli altri indagati.
- Le doglianze sulla valutazione di comportamenti (es. osservanza di prescrizioni) o su profili generici non sono sufficienti a scalfire una motivazione fondata su concreto pericolo di reiterazione; occorre dimostrare concretamente l'assenza di tale pericolo.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende; la decisione può essere comunicata alla direzione dell'istituto penitenziario se non comporta la rimessione in libertà.
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