Cassazione Penale, Sentenza n. 6056/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità dell'ordine di esecuzione del 15/02/2024 per omessa/irregolare notifica al difensore previsto dalla normativa. La difesa ha sostenuto che la notifica era avvenuta ad avv. Eleonora Cerati che aveva solo assistito il condannato in fase di giudizio e non era stata nominata difensore per l'esecuzione; inoltre la Cerati risultava sospesa dall'esercizio professionale dal 21/02/2022 e poi cancellata dall'albo l'11/03/2024, sicché la notifica non poteva ritenersi validamente perfezionata ai sensi delle norme processuali (art. 655 e 656 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che l'art. 656 c.5 c.p.p. non era applicabile perché l'ordine di esecuzione non era stato emesso contestualmente sospeso; doveva quindi applicarsi l'art. 655 c.5 c.p.p., che impone la notifica al difensore nominato o designato entro 30 giorni, e la mancata notifica determina la nullità. Poiché non risultava che l'avv. Cerati fosse difensore nominato per l'esecuzione (e anzi era sospesa/cancellata dall'albo), la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla nullità, ha dichiarato la nullità dell'ordine di esecuzione del 15/02/2024 e ha ordinato l'immediata scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa. Ha inoltre disposto la comunicazione al Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
prevede la notifica dell'ordine di esecuzione contestualmente sospeso e del decreto di sospensione al condannato e al difensore nominato per fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio
La Corte ha precisato che questa norma si applica solo quando l'ordine di esecuzione è stato emesso contestualmente sospeso; non è applicabile al caso di ordine di esecuzione non sospeso.
art. 655, comma 5, cod. proc. pen.
stabilisce, a pena di nullità, la notifica dei provvedimenti del Pubblico Ministero, entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'interessato o, in mancanza, a quello designato dal Pubblico Ministero a norma dell'art. 97 cod. proc. pen.
Norma generale applicabile agli ordini di esecuzione non sospesi: la mancata notifica al difensore nominato o designato entro 30 giorni determina la nullità dell'ordine di esecuzione.
art. 97 cod. proc. pen.
Regola la designazione del difensore d'ufficio da parte del Pubblico Ministero; è richiamata perché, in mancanza di difensore nominato dall'interessato, la notifica deve essere fatta al difensore designato ai sensi di questa norma.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Motivazione di doglianza in Cassazione richiamata dal ricorrente per dedurre inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (fonte del ricorso per cassazione).
art. 620, comma 1, cod. proc. pen.
Permette alla Corte di cassazione, quando non è necessario disporre ulteriori accertamenti, di dichiarare essa stessa la nullità del provvedimento impugnato senza rinvio; la Corte l'ha utilizzata per dichiarare immediatamente la nullità dell'ordine di esecuzione.
art. 626 cod. proc. pen.
Stabilisce gli obblighi di comunicazione al Procuratore generale in sede dopo la pronuncia di annullamento; la Corte ha ordinato l'adempimento di tale formale comunicazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 86/2024
Richiamata nelle istanze subordinate per l'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità e per la rimodulazione della pena; non è decisionale nel motivo principale di nullità qui accolto.
Massime di principio
- Distinguere sempre se l'ordine di esecuzione è 'contestualmente sospeso' (art. 656 c.5 c.p.p.) o non sospeso: le regole di notifica e le relative conseguenze di nullità cambiano.
- Per ordini di esecuzione non sospesi, la notifica deve essere eseguita al difensore nominato dall'interessato o, in mancanza, al difensore designato dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 97 c.p.p.; la mancata notifica nei termini è vizio di nullità rilevante e provoca l'annullamento dell'ordine.
- La notifica a un legale che ha solo assistito l'imputato in fase di giudizio non sostituisce la notifica al difensore nominato per l'esecuzione, salvo che sia risultante una nomina formale per la fase di esecuzione.
- La sospensione dall'esercizio professionale o la cancellazione dall'albo del difensore destinatario della notifica può rendere la notifica inefficace e determinare la nullità dell'atto.
- Quando i fatti rilevanti per la dichiarazione di nullità sono già accertati e non richiedono ulteriori indagini, la Corte può dichiarare la nullità senza rinvio e ordinare provvedimenti consequenziali (es. scarcerazione immediata se non vi sono altri motivi di detenzione).
- Dopo l'annullamento per nullità dell'ordine di esecuzione, deve essere data comunicazione al Procuratore generale in sede, come previsto dalle norme procedurali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5808/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5809/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5810/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5811/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5812/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5813/2025 del 13/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →