Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento, previa tutela cautelare, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 3145/2024 del 17 dicembre 2024, notificata in data 18 dicembre 2024, avente ad oggetto: “Integrazione impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023, ai sensi delle D.G.R. Puglia n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. n. 1490 del 28.10.2022, in favore delle strutture che gestiscono n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del DSM”, nella parte in cui, con specifico riferimento alla Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica di Taranto – Lama (lotto n. 1; CIG: 7613480A71), quantifica, in applicazione della DGR 1085/2021, l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P. in € 9,71 per il periodo intercorrente dal 01 gennaio 2022 sino al 30 settembre 2022 nonché nella parte in cui, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, quantifica, in applicazione della DGR 1490/2022 l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P., in € 32,06, dal 01 ottobre 2022 al 31 dicembre 2024 nonché nella parte, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, in cui delibera “di prendere atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno” quelle indicate nella tabella ivi riportata, nonché nella parte in cui delibera di “registrare per l’anno 2021 la somma complessiva di €. 483.301,97 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2022 la somma complessiva di €. 820.053,66 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2023 la somma complessiva di €. 1.860.344,92 (omissis); per l’anno 2024 la somma complessiva di €. 1.904.252,28” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente; - della nota Prot. n. 0028136 dell’A.S.L. di Taranto – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06 febbraio 2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Deliberazione del Direttore Generale n. 3145 del 17/12/2024 – provvedimenti consequenziali”; - della tabella allegata alla cennata nota Prot. n. 0028136 dell’A.S.L. di Taranto – Dipartimento di Salute Mentale del 06 febbraio 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché, ove necessario, per la disapplicazione - del Capitolato Speciale d’appalto, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 2, qualora inteso nel senso che le modalità (rectius, le decurtazioni) di determinazione dell’originario importo dell’appalto possano trovare applicazione, al fine di definire le integrazioni delle rette giornaliere nonché le nuove tariffe da applicare, anche alle intervenute tariffe regionali di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1085/2021 e 1490/2022; - del contratto di Repertorio n. 1279 del 24 giugno 2021, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 3 co. 2, nella parte in cui dispone che: “in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti in data 15 ottobre 2025: per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed in ogni caso per l’annullamento, - della Deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 1251/2025 del 05 agosto 2025, notificata in data 07.08.2025, avente ad oggetto: “Deliberazione DG n. 433/2021 e Deliberazione DG n. 3145/2024 – Integrazione registrazione di spesa anno 2025”, nella parte in cui, con specifico riferimento alla Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica di Taranto – Lama (lotto n. 1; CIG: 7613480A71), delibera di registrare “per l’anno 2025, l’ulteriore somma complessiva di €. 1.904.252,28 (iva inclusa) sul conto 70611100045 – Bilancio 2025” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente; nonché, ove necessario e per quanto di interesse, - della nota Prot. n. 0173531 del 07.08.2025 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Notifica DCSS 1251 del 05.08.2025”; - della nota Prot. n. 0173533 del 07.08.2025 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Adeguamenti tariffari – richiesta estremi delle fatture di riferimento”; - della nota Prot. n. 0038905 del 19.02.2025; nonché, ove necessario, per la disapplicazione, anche con il presente ricorso per motivi aggiunti, - del Capitolato Speciale d’appalto, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 2, qualora inteso nel senso che le modalità (rectius, le decurtazioni) di determinazione dell’originario importo dell’appalto possano trovare applicazione, al fine di definire le integrazioni delle rette giornaliere nonché le nuove tariffe da applicare, anche alle intervenute tariffe regionali di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 1085/2021 e 1490/2022; - del contratto di Repertorio n. 1279 del 24/06/2021, in ogni sua parte ove possa eventualmente essere interpretato in senso lesivo per la ricorrente ed opposto rispetto ai motivi di impugnazione del presente ricorso e, in particolare, del suo art. 3 co. 2, nella parte in cui dispone che: “in ogni caso, anche dove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe proposte in sede di gara, migliorative per l’appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere ogni azione e/o ad apporre eccezioni atte a modificare, sospendere, risolvere il rapporto contrattuale in essere”; nonché si insiste per l’accertamento e la declaratoria di nullità ed, in ogni caso, per l’annullamento, - della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Taranto n. 3145/2024 del 17.12.2024, notificata in data 18.12.2024, avente ad oggetto: “Integrazione impegno di spesa per adeguamenti tariffari 2021, 2022 e 2023, ai sensi delle D.G.R. Puglia n. 1085 del 30.06.2021 e D.G.R. n. 1490 del 28.10.2022, in favore delle strutture che gestiscono n. 7 Comunità Riabilitative Residenziali Assistenziali Psichiatriche, n. 2 Comunità Alloggio e di n. 7 Centri Diurni del DSM”, nella parte in cui, con specifico riferimento alla Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica di Taranto – Lama (lotto n. 1; CIG: 7613480A71), quantifica, in applicazione della DGR 1085/2021, l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P. in € 9,71 per il periodo intercorrente dal 01.01.2022 sino al 30.09.2022 nonché nella parte in cui, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, quantifica, in applicazione della DGR 1490/2022 l’integrazione della retta giornaliera delle C.R.A.P., in € 32,06, dal 01.10.2022 al 31.12.2024 nonché nella parte, sempre con riferimento al lotto di cui sopra, in cui delibera “di prendere atto che le nuove tariffe da fatturare da parte degli Enti Gestori, per ogni giorno di presenza dell’utenza a far data dalle competenze del mese di Dicembre 2024, saranno” quelle indicate nella tabella ivi riportata, nonché nella parte in cui delibera di “registrare per l’anno 2021 la somma complessiva di €. 483.301,97 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2022 la somma complessiva di €. 820.053,66 (omissis) sopravvenienze passive del bilancio 2024; per l’anno 2023 la somma complessiva di €. 1.860.344,92 (omissis); per l’anno 2024 la somma complessiva di €. 1.904.252,28” e, comunque, in ogni sua parte contraria alle ragioni della ricorrente; - della nota Prot. n. 0028136 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale -, del 06.02.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Deliberazione del Direttore Generale n. 3145 del 17/12/2024 – provvedimenti consequenziali”; - della tabella allegata alla cennata nota Prot. n. 0028136 dell’ASL TA – Dipartimento di Salute Mentale del 06.02.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202500185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione ASL di Taranto n. 3145/2024 sulla quantificazione degli adeguamenti tariffari 2021-2024, relativa nota applicativa e tabella allegata, nonché deliberazione commissariale n. 1251/2025 sull’integrazione della registrazione di spesa per il 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, aggiudicataria della gestione di una Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica, ha contestato la quantificazione degli adeguamenti tariffari derivanti dalle D.G.R. Puglia n. 1085/2021 e n. 1490/2022. L’ASL aveva calcolato l’integrazione delle rette applicando alle nuove tariffe regionali il meccanismo previsto dal capitolato, con detrazione della quota di locazione dell’immobile e della maggiorazione dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione. Sono stati dedotti: nullità per difetto assoluto di attribuzione, assumendo che l’ASL si fosse sostituita alla Regione nella determinazione delle tariffe; violazione del Regolamento regionale n. 11/2008, delle D.G.R. n. 1085/2021 e n. 1490/2022 e dell’art. 6 del contratto, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e motivazione apparente; violazione dell’art. 3 d.lgs. 231/2002 per il mancato riconoscimento degli interessi moratori; illegittimità derivata dell’impegno di spesa, della nota applicativa e della tabella; diritto alla corretta revisione del prezzo d’appalto, al pagamento delle somme ulteriori e alla corretta quantificazione delle tariffe dal dicembre 2024 e per il 2025. Con motivi aggiunti sono state riproposte le medesime censure contro la deliberazione commissariale n. 1251/2025, che aveva registrato l’ulteriore spesa per il 2025. È stata inoltre chiesta una CTU contabile.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., ritenendo comprese in essa sia le questioni sull’an sia quelle sulla quantificazione della revisione dei prezzi, anche quando la pretesa revisionale derivi da una clausola contrattuale. Nel merito ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha escluso la nullità per difetto assoluto di attribuzione: l’ASL non ha autonomamente fissato nuove tariffe regionali, ma ha applicato gli adeguamenti determinati dalla Regione secondo il capitolato e il contratto. La lettura combinata dell’art. 29 del capitolato, dell’art. 2 del capitolato d’oneri e degli artt. 5 e 6 del contratto consentiva all’ASL di applicare gli adeguamenti regionali mantenendo il criterio di calcolo originario, comprensivo della detrazione della quota di locazione maggiorata dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione. Sono state quindi ritenute corrette le integrazioni di euro 9,71 per il periodo 1 gennaio-30 settembre 2022 e di euro 32,06 per il periodo 1 ottobre 2022-31 dicembre 2024, nonché le tariffe conseguenti. La deliberazione è stata ritenuta adeguatamente motivata, poiché richiamava la disciplina applicata e illustrava le modalità di calcolo. È stato respinto anche il motivo sugli interessi moratori: secondo quanto rappresentato dall’ASL, la liquidazione era stata ostacolata dalla mancata indicazione, da parte della ricorrente, dei periodi e delle fatture di riferimento e dal rischio di duplicazioni, nonostante le richieste dell’amministrazione. Sono stati conseguentemente respinti i motivi relativi all’impegno di spesa, agli atti consequenziali, alla revisione del prezzo e alla quantificazione delle nuove tariffe. La deliberazione commissariale del 2025 è stata respinta sia per illegittimità derivata sia per l’infondatezza autonoma delle medesime censure. Respinta anche la richiesta di CTU contabile. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla revisione dei prezzi nei contratti pubblici, comprendendo sia l’an sia il quantum della pretesa revisionale, anche quando essa trovi fondamento in una previsione contrattuale.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per difetto assoluto di attribuzione non ricorre quando l’amministrazione applica, nell’ambito del rapporto contrattuale, adeguamenti tariffari determinati dalla Regione secondo i criteri negoziali e di gara.

  • art. 3 d.lgs. 231/2002

    La questione degli interessi moratori è stata respinta in ragione dell’impossibilità, rappresentata dall’ASL, di procedere alla liquidazione senza la corretta individuazione delle fatture e dei periodi di riferimento, anche per evitare duplicazioni di pagamento.

  • art. 29 del Capitolato speciale d’appalto

    eventuali adeguamenti relativi alla retta giornaliera, determinati dalla Regione Puglia, saranno prontamente applicati con la stessa decorrenza e modalità indicate dall’organo regionale

    Impone l’applicazione degli adeguamenti regionali alla retta giornaliera secondo la decorrenza e le modalità stabilite dall’organo regionale.

  • art. 2 del Capitolato d’oneri

    Tali importi sono determinati applicando la retta giornaliera massima prevista dal D.G.R. Puglia n.1144/2018 decurtata della quota relativa alla locazione dell’immobile (maggiorata della percentuale della retta, pari all’8%, relativa alle spese di organizzazione ed amministrazione).

    Il criterio di determinazione del corrispettivo, inclusa la detrazione della quota di locazione maggiorata dell’8%, può essere applicato anche alle tariffe regionali sopravvenute.

  • art. 5, comma 4, del contratto di repertorio n. 1279/2021

    L'importo a base di gara, non rappresenta un vincolo per la ASL che corrisponderà l'importo di €160,45 oltre IVA, se dovuta, al giorno per ciascun ospite regolarmente inserito nella C.R.A.P. di Taranto, con le decurtazioni previste dall'art. 2 del Capitolato d'oneri, in caso di assenze temporanee.

    Definisce il corrispettivo contrattuale e rinvia alle decurtazioni previste dal capitolato.

  • art. 6 del contratto di repertorio n. 1279/2021

    Il corrispettivo determinato ai sensi del precedente articolo è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatti salvi i provvedimenti regolamentari in materia adottati dalla Regione Puglia.

    Rende il corrispettivo fisso e invariabile, facendo salva l’applicazione dei successivi provvedimenti regolamentari regionali in materia tariffaria.

  • D.G.R. Puglia n. 1085 del 30 giugno 2021

    Ha determinato gli adeguamenti delle tariffe massime giornaliere delle strutture riabilitative psichiatriche, applicabili secondo il criterio contrattuale e capitolare ritenuto legittimo dal TAR.

  • D.G.R. Puglia n. 1490 del 28 ottobre 2022

    Ha previsto ulteriori incrementi tariffari decorrenti dal 1 ottobre 2022, applicabili mediante il criterio di calcolo stabilito dal contratto e dal capitolato.

  • Regolamento regionale Puglia n. 11/2008

    La sua disciplina tariffaria non è stata ritenuta violata dall’applicazione del criterio capitolare di detrazione della quota di locazione e dell’8% per spese di organizzazione e amministrazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla revisione dei prezzi o agli adeguamenti tariffari dei contratti pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende sia la verifica dell’esistenza del diritto alla revisione sia la quantificazione del relativo compenso, anche quando la pretesa discenda da una clausola contrattuale e non direttamente da una norma di legge.
  • Quando il contratto rinvia a successivi provvedimenti regolamentari regionali per l’adeguamento del corrispettivo, l’amministrazione aggiudicatrice può applicare alle tariffe sopravvenute i criteri di calcolo originariamente previsti dal capitolato, se il rinvio contrattuale e la disciplina di gara non limitano tale operazione alle sole tariffe iniziali.
  • Non sussiste difetto assoluto di attribuzione, e quindi nullità del provvedimento, quando l’amministrazione sanitaria non determina autonomamente la tariffa regionale, ma applica la tariffa fissata dalla Regione mediante il meccanismo contrattuale di quantificazione del corrispettivo.
  • Una deliberazione sulla revisione tariffaria è sufficientemente motivata quando richiama le fonti regolamentari e contrattuali applicate e rende intelligibili le modalità di determinazione della tariffa e dell’incremento riconosciuto.
  • La mancata liquidazione immediata degli adeguamenti tariffari e dei relativi interessi può essere giustificata dall’esigenza dell’amministrazione di ottenere l’individuazione delle fatture e dei periodi di riferimento, quando la documentazione fornita dall’operatore non consenta di verificare le somme dovute o di escludere duplicazioni di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoRito appalti e sorte del contrattoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.