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Sentenza

Sentenza del 05/02/2020 n. 2608 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del provvedimento di diniego di revisione della rendita catastale per cinque parcheggi realizzati in autosilos e degli avvisi di accertamento ICI 2007 e 2008. La ricorrente contestava il passaggio del classamento catastale dagli E/3 (parcheggi) alla categoria D/8, chiedendo il riconoscimento della categoria E/3 e l'esonero/contributo ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, lett. b).

La decisione

Il primo grado (CTP) aveva dato ragione alla ricorrente, ma la CTR ha riformato la decisione ritenendo corretta l'attribuzione della categoria D/8 agli autosilos in ragione della loro autonomia funzionale, reddituale e della gestione imprenditoriale di natura commerciale nonostante la concessione su suolo pubblico. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di G. spa, dichiarando infondati i motivi di cassazione (vizi di procedimento, mancata riunione degli appelli, giudicato interno, motivazione, applicazione delle norme sugli appalti, omessa pronuncia su DOCFA) e confermando l'inquadramento in D/8 e l'obbligo tributario. Condanna della ricorrente alle spese in favore del solo concessionario (PGE) e pagamento di contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992

    La CTR ha ritenuto inapplicabile l'esonero ICI previsto per categorie assimilate (E/3) in presenza di autosilos con gestione imprenditoriale autonoma; quindi l'art.7 lett.b non opera se l'attività ha connotati commerciali e autonoma redditività.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte in appello si intendono rinunciate; il giudicato interno si forma sulle questioni effettivamente dedotte e riproposte dall'appellato.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5; artt. 333, 335, 346, 329, 132, 112 c.p.c.

    Controllo di cassazione limitato a vizi gravi di motivazione o errori di diritto espressi; l'obbligo di riunione degli appelli ex art.335 non è sanzionato se i gravami sono stati trattati unitariamente; omissioni procedurali sono irrilevanti se non arrecano pregiudizio e la decisione è sostanzialmente unitaria.

  • D.L. n. 262/2006

    La giurisprudenza ha attribuito rilievo all'autonomia funzionale e reddituale degli autosilos, considerandoli spesso riconducibili alla categoria D/8 quando la gestione abbia carattere imprenditoriale.

  • D.Lgs. n. 163/2006

    Richiamato dalla ricorrente sul punto della possibilità di realizzazione da parte di privati di opere pubbliche in concessione; la CTR ha ritenuto irrilevante ai fini catastali la circostanza della concessione e della gestione in forma privata quando sussistono caratteri di impresa.

  • L. n. 212/2000

    Richiamata in relazione alle condizioni di incertezza della motivazione; la CTR ha valutato che le censure iniziali non riproposte in appello dall'appellato si intendono rinunciate.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)

    La Suprema Corte conferma che il sindacato sulla motivazione in cassazione è ridotto: sono rilevabili solo macroscopiche carenze motivazionali (mancanza, apparente, contraddittoria o incomprensibile).

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis

    Previsione del contributo unificato aggiuntivo; la sentenza dà atto dell'obbligo del versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Un parcheggio/autorimessa realizzato su suolo pubblico in concessione può essere classificato in categoria D/8 (opere di interesse collettivo con carattere di edificio a destinazione speciale) quando la struttura presenta autonomia funzionale e reddituale e la gestione ha carattere imprenditoriale: in tal caso non opera l'esonero ICI previsto per gli E/3.
  • La natura concessoria o la presenza di vincoli tariffari approvati dall'ente pubblico non sono di per sé sufficienti a qualificare l'attività come servizio pubblico tale da escludere il riconoscimento dei connotati commerciali e la tassabilità.
  • In sede di impugnazione tributaria, le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte specificamente in appello si intendono rinunciate dall'appellato (art.56 D.Lgs. 546/1992); l'amministrazione soccombente può comunque proporre appello per tutelare la pretesa tributaria, ma il contribuente deve articolare l'appello incidentale per non perderne la rilevanza.
  • L'omessa riunione formale di appelli separati non è automaticamente causa di nullità quando le impugnazioni siano state trattate, discusse e decise unitariamente dallo stesso collegio: conta la sostanza dell'unitarietà del procedimento.
  • Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato: rilevano solamente vizi di motivazione macroscopici (assenza, apparente o contraddittoria o incomprensibile); difetti di 'sufficienza' non bastano per cassare.
  • Se il giudice di merito rigetta implicitamente la richiesta di revisione catastale disponendo il mantenimento del classamento esistente, quella decisione può equivalere a pronuncia implicita sull'inaffidabilità della Docfa nuova: la Corte non è tenuta a una statuizione separata se il rigetto è logicamente compatibile con la decisione adottata.
  • Per evitare decadenze o rinunce involontarie, il contribuente deve riproporre in appello tutte le censure non accolte in primo grado; diversamente tali profili si considerano abbandonati.
  • Quando si contesta il classamento catastale di strutture miste (uso pubblico vs attività commerciale), la valutazione concreta dell'autonomia economica e gestionale della struttura è cruciale: elementi come contabilità separata, autonomia tariffaria commerciale e finalità reddituale tendono a far ricadere l'immobile in categorie imponibili.

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