Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32623/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Lecce. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione, chiedendo, in sostanza, una diversa valutazione delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione dei fatti e un diverso giudizio sull'attendibilità e rilevanza delle fonti di prova. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., contestando il trattamento sanzionatorio e il mancato o insufficiente riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità: il primo perché volto a ottenere una rivalutazione del merito già esaminato e adeguatamente motivato dalla Corte territoriale; il secondo perché reiterativo, manifestamente infondato e comunque riferito a una valutazione discrezionale del giudice di merito adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo sollecitava una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e lineare. Ha ritenuto il secondo motivo reiterativo, non consentito e manifestamente infondato, affermando che la graduazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p., e che nella specie l'obbligo motivazionale era stato adeguatamente assolto. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La responsabilità per ricettazione era oggetto della censura relativa alla motivazione, ma la Corte non ha riesaminato il merito dell'accertamento.

  • art. 62-bis c.p.

    La disposizione è stata richiamata in relazione alla doglianza sul riconoscimento delle attenuanti generiche; la censura è stata ritenuta reiterativa, non consentita e manifestamente infondata.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice di merito deve commisurare la pena secondo i criteri previsti dalla norma; nella specie la motivazione è stata ritenuta adeguata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio sull'attendibilità e rilevanza delle fonti di prova, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e lineare.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproponga doglianze già esaminate e adeguatamente disattese dal giudice di merito senza individuare effettivi vizi rilevanti ai sensi di legge.
  • La graduazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, il quale adempie all'obbligo motivazionale mediante un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, secondo gli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.