Cassazione Penale, Ordinanza n. 32623/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Lecce. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione, chiedendo, in sostanza, una diversa valutazione delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione dei fatti e un diverso giudizio sull'attendibilità e rilevanza delle fonti di prova. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., contestando il trattamento sanzionatorio e il mancato o insufficiente riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità: il primo perché volto a ottenere una rivalutazione del merito già esaminato e adeguatamente motivato dalla Corte territoriale; il secondo perché reiterativo, manifestamente infondato e comunque riferito a una valutazione discrezionale del giudice di merito adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo sollecitava una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità quando la motivazione di merito sia congrua e lineare. Ha ritenuto il secondo motivo reiterativo, non consentito e manifestamente infondato, affermando che la graduazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p., e che nella specie l'obbligo motivazionale era stato adeguatamente assolto. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La responsabilità per ricettazione era oggetto della censura relativa alla motivazione, ma la Corte non ha riesaminato il merito dell'accertamento.
art. 62-bis c.p.
La disposizione è stata richiamata in relazione alla doglianza sul riconoscimento delle attenuanti generiche; la censura è stata ritenuta reiterativa, non consentita e manifestamente infondata.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali.
art. 133 c.p.
Il giudice di merito deve commisurare la pena secondo i criteri previsti dalla norma; nella specie la motivazione è stata ritenuta adeguata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio sull'attendibilità e rilevanza delle fonti di prova, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e lineare.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproponga doglianze già esaminate e adeguatamente disattese dal giudice di merito senza individuare effettivi vizi rilevanti ai sensi di legge.
- La graduazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, il quale adempie all'obbligo motivazionale mediante un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, secondo gli artt. 132 e 133 c.p.
Come è indicizzato
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