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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10108/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La società cessionaria, incorporante della società originariamente titolare del credito, aveva chiesto il rimborso di un credito IRPEF derivante da ritenute d’acconto sugli interessi attivi maturati sulle somme depositate nell’ambito di un concordato preventivo. Il rimborso era stato richiesto dalla società cedente nella dichiarazione Unico 2005; l’Amministrazione aveva opposto un silenzio-rifiuto. La CTP di Lecce aveva respinto il ricorso e la CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza depositata il 17 giugno 2015, aveva rigettato l’appello, ritenendo che il credito potesse essere recuperato solo alla chiusura della procedura, perché il periodo d’imposta dovesse coincidere con l’intera durata della procedura concorsuale e il credito non fosse prima certo. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 7, 74 e 183 TUIR e dell’art. 5 del d.P.R. n. 322/1998; con il secondo motivo ha inoltre richiamato l’art. 43-bis del d.P.R. n. 602/1973, l’art. 1, comma 2, del d.m. n. 384/1997 e gli artt. 40 e seguenti del d.P.R. n. 600/1973. La ricorrente sosteneva che il regime del maxiperiodo previsto per fallimento e liquidazione coatta amministrativa non fosse estensibile al concordato preventivo e che, pertanto, le ritenute dovessero essere scomputate nell’anno in cui gli interessi erano stati prodotti, senza che occorresse attendere la chiusura della procedura. Sosteneva inoltre che il credito si era formato nel periodo d’imposta 2005 e non era stato oggetto di rettifica.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la controversia poneva una questione interpretativa e non richiedeva un nuovo accertamento di fatto. Ha accolto congiuntamente i due motivi: l’art. 183 TUIR disciplina il reddito relativo all’intero periodo della procedura per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, ma non si applica al concordato preventivo, nel quale l’imprenditore conserva la titolarità dell’impresa e continua ad assolvere gli obblighi tributari senza una specifica disciplina derogatoria. La CTR aveva quindi errato nel subordinare lo scomputo delle ritenute alla chiusura del concordato. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 183 TUIR

    l’art. 183 TUIR, comma 1, previsto in tema di tassazione del reddito delle procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa e che prevede che il reddito tassabile sia quello compreso tra il periodo di apertura della procedura e il momento della chiusura della stessa, non si applica alla procedura di concordato preventivo, per la quale l’imprenditore continua ad assolvere gli obblighi tributari senza una specifica regolamentazione.

    La disciplina del periodo d’imposta unitario, esteso dall’apertura alla chiusura della procedura, è riservata al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa e non può essere estesa al concordato preventivo.

  • art. 79 TUIR

    La liquidazione dell’imposta sul reddito (anche di impresa) in presenza di precedenti versamenti eseguiti dal contribuente in acconto di imposta è disciplinata dall’art. 79 TUIR, che prevede che “i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall’imposta a norma dell’art. 22”.

    Le ritenute alla fonte a titolo d’acconto sono scomputate dall’imposta secondo le regole ordinarie richiamate dall’art. 79 TUIR; per il concordato preventivo lo scomputo segue il periodo d’imposta in cui il reddito si è prodotto.

  • art. 26, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Ne consegue che le ritenute in acconto operate a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 2, possono essere scomputate nel periodo di imposta nel quale i redditi si sono prodotti.

    Le ritenute sugli interessi attivi possono essere scomputate nel periodo d’imposta in cui gli interessi sono stati prodotti, anche quando il contribuente è assoggettato a concordato preventivo.

Massime di principio

  • Il regime del maxiperiodo d’imposta previsto dall’art. 183 TUIR per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa non si applica al concordato preventivo: la norma non è estensibile in via interpretativa a una procedura strutturalmente diversa, nella quale il debitore conserva la titolarità dell’impresa e resta soggetto agli obblighi tributari.
  • Nel concordato preventivo il reddito d’impresa è determinato secondo le regole ordinarie, fatte salve le deroghe specificamente previste dalla legge; la procedura non comporta, di per sé, una frattura nella successione dei periodi d’imposta.
  • Le ritenute a titolo d’acconto sugli interessi attivi possono essere scomputate nel periodo d’imposta in cui i relativi redditi si sono prodotti; il recupero non è subordinato alla chiusura del concordato preventivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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