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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3164/2022 del 27/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione pervenuta il 23/09/2021. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinunzia e, conformemente, ha applicato le conseguenze previste (art. 616 c.p.p., comma 1). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa il 12/10/2021

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. del provvedimento del GIP del Tribunale di Brindisi che aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (necessità della misura) e alla presunta esclusiva adeguatezza della custodia cautelare di maggior rigore, in relazione al reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309/1990

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame dei provvedimenti cautelari; qui è il procedimento che era stato esperito davanti al Tribunale di Lecce e rispetto al quale il ricorrente ha impugnato l'ordinanza

  • art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale che riguarda i reati in materia di stupefacenti; il provvedimento cautelare era motivato dalla gravità indiziaria rispetto a tali fattispecie

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le conseguenze della rinuncia al ricorso: la rinuncia determina l'inammissibilità dell'impugnazione e può comportare le pronunce sanzionatorie e di condanna alle spese previste dalla disciplina processuale

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso di cassazione, se dichiarata validamente, determina l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce l'esame del merito della domanda.
  • La rinuncia, se non giustificata da specifiche ragioni sopravvenute funzionali all'impugnazione, può comportare conseguenze economiche (spese processuali e sanzioni) secondo le norme processuali richiamate.
  • Per contestare una misura cautelare occorre mettere in rilievo carenze nella motivazione in ordine ai presupposti della misura: insufficienza degli indizi, mancanza delle esigenze cautelari o possibilità di misure meno afflittive.
  • Se si valuta di rinunciare a un ricorso, è opportuno valutare preventivamente gli effetti (anche economici) e, se possibile, motivare la rinuncia con ragioni sopravvenute per ridurre il rischio di sanzioni.
  • L'impugnazione per cassazione non si sottrae alle regole formali: la dichiarazione di rinuncia deve risultare dagli atti e produce gli effetti processuali previsti dalla legge, bloccando l'esame di merito.

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