Cassazione Penale, Sentenza n. 4933/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello denunciando principalmente la mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello al domicilio eletto in Ollolai (Via G.M. Angioy 7). In subordine ha contestato la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., insistendo sulla sua incensuratezza, sulla non abitualità della condotta e sul comportamento post delictum, ritenendo la motivazione della Corte relativa al tasso alcolemico e all'orario notturno meramente apparente e non adeguata a escludere l'istituto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa alla mancata notifica del decreto di citazione per l'appello: dall'esame degli atti non risulta prova che la notifica al domicilio eletto sia stata effettivamente eseguita (si riscontra solo una PEC inviata ai CC che chiedeva la notifica, senza prova dell'adempimento). L'udienza d'appello del 18/5/2023 è stata quindi celebrata senza rispetto del contraddittorio, configurando una nullità assoluta. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'Appello di Cagliari per nuovo giudizio. (Si segnala che in primo grado il Tribunale di Nuoro aveva condannato il Barone per violazione dell'art.186 cds, con pena sostituita da lavori di pubblica utilità; la Corte d'Appello aveva parzialmente riformato la pena riducendola e confermando la sostituzione. Tale provvedimento è ora annullato per vizi procedurali.)
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
comma 2, lettera c) e comma 2-sexies
Norma sostanziale in base alla quale è stato contestato il reato (guida in stato di ebbrezza). La sentenza di merito ha applicato le disposizioni e le sanzioni previste, poi oggetto di rideterminazione in appello.
art. 186 cod. strada
Consente la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con lavori di pubblica utilità; applicata dal primo giudice e poi rideterminata in appello.
art. 131-bis cod. pen.
Richiamata dal ricorrente come causa di non punibilità per minima offensività e per le circostanze personali; la Corte di legittimità non ha deciso il merito di questa eccezione perché ha annullato la sentenza per vizio procedurale, assorbendo le altre censure.
art. 23, co. 8 d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive modifiche
Norme procedurali relative alle modalità di celebrazione dell'udienza (anche in forma non dibattimentale) richiamate nel curriculum processuale dell'udienza d'appello; non incidono sulla nullità per mancata notifica.
art. 173, disp. att. c.p.p.
Richiama il limite alla esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione; utilizzato per indicare che il ricorso è stato dedotto nei limiti strettamente necessari.
art. 159 c.p. (regime prescrizionale)
Richiamato nella parte relativa al decorso della prescrizione: la Corte osserva che il reato non è prescritto, tenendo conto delle sospensioni della prescrizione dovute all'emergenza COVID e ai periodi successivi alla sentenza di primo grado previsti dalla L. 103/2017.
L. 103/2017 ("legge Orlando")
Richiamata per il regime di sospensione della prescrizione introdotto dalla riforma, che incide sul calcolo dei termini e ha impedito la prescrizione del reato.
Massime di principio
- La mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello al domicilio eletto integra una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del processo e può determinare l'annullamento senza rinvio della decisione d'appello quando manca prova dell'adempimento.
- La prova della notifica deve risultare dagli atti: semplici PEC inviate a intermediari (es. richiesta ai Carabinieri) senza documentazione dell'effettiva esecuzione non sono idonee a far presumere l'avvenuta notifica.
- Quando una censura procedurale fondamentale è accolta dalla Cassazione, le questioni sostanziali (es. applicabilità dell'art. 131-bis) restano assorbite e saranno valutate nel nuovo giudizio di merito.
- In ipotesi di applicazione di misure alternative alla pena (es. lavori di pubblica utilità) occorre verificare sia il fondamento sostanziale sia la regolarità procedurale delle comunicazioni e delle misure sostitutive disposte dai giudici di merito.
- Il computo dei termini di prescrizione deve tenere conto delle sospensioni previste dall'emergenza epidemiologica COVID e delle sospensioni introdotte dalla L. 103/2017; prima di dichiarare la prescrizione è necessario calcolare tali interruzioni.
- Per ottenere l'esito favorevole sulla non punibilità ex art. 131-bis c.p. è necessario che il giudice esprima una motivazione concreta e adeguata, valutando tutti gli elementi (tasso alcolemico, modalità di guida, circostanze personali e comportamento post delictum).
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