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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09753/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da due correntisti per la restituzione di euro 145.000,00, somma prelevata dal conto corrente cointestato tramite un funzionario della banca e che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto essere investita in fondi obbligazionari e poi restituita. Il tribunale accolse l'opposizione della banca e ritenne non provati i fatti allegati dai correntisti; la corte d'appello rigettò poi il gravame, reputando tardivamente prodotti i documenti posti a fondamento della domanda, perché non risultava provato che fossero stati depositati con il ricorso monitorio e perché il fascicolo monitorio non recava l'elenco sottoscritto dal cancelliere. I ricorrenti dedussero in cassazione due motivi: con il primo, violazione degli artt. 115, 116 e 232 c.p.c. e omesso esame, sostenendo che la documentazione in atti e la pretesa confessione della banca provassero il rapporto di mandato e la fondatezza della domanda, e che la mancata risposta all'interrogatorio formale dovesse valere come ulteriore prova a loro favore; con il secondo, violazione degli artt. 115, 163, comma 3, n. 5, 165 e 345 c.p.c. e dell'art. 77 disp. att. c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte territoriale omesso di valutare documenti ritualmente prodotti in appello e per non aver considerato la mancata contestazione della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente rubricate come violazione di legge e omesso esame, mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla tardività della produzione documentale e sulla conseguente carenza probatoria della domanda. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza ex art. 115 c.p.c. era priva di specificità e che la mancata risposta all'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., non produce automaticamente confessione ma consente al giudice soltanto una valutazione discrezionale in presenza di altri elementi di prova, qui assenti. È stata confermata la tardività della produzione documentale, anche perché il fascicolo monitorio non risultava munito dell'elenco sottoscritto dal cancelliere e non era stato depositato nei termini utili. La parte ricorrente è stata condannata alle spese, a una somma ulteriore in favore della controparte e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre agli oneri di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiara di non voler osservare la regola di disponibilità della prova o utilizza prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove compiuta dal merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice disattende il principio di libera valutazione della prova nei casi in cui la legge lo consente; non quando si lamenta un mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 232 c.p.c.

    La mancata risposta all'interrogatorio formale non comporta automaticamente confessione, ma consente al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti solo in presenza di altri elementi di prova e secondo il suo libero apprezzamento.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze che investono vizi processuali devono essere veicolate come nullità della sentenza o del procedimento; non è sufficiente una formale deduzione di violazione di legge o omesso esame se il contenuto sostanziale mira a censurare il fatto.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso che invoca la non contestazione deve essere specifico e riportare i passaggi rilevanti degli atti su cui si fonda.

  • art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla difesa ricorrente in relazione alla produzione documentale e alla struttura dell'atto introduttivo.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato dalla difesa ricorrente in tema di deposito documentale nella fase introduttiva.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla difesa ricorrente per contestare la ritenuta tardività della documentazione prodotta in appello.

  • art. 77 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla difesa ricorrente in relazione alla documentazione allegata al fascicolo e alla sua utilizzabilità.

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    La sottoscrizione dell'elenco dei documenti da parte del cancelliere è rilevante perché assicura certezza sulla tempestiva produzione dei documenti nel procedimento monitorio.

  • art. 638 c.p.c.

    I documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte restano acquisiti al giudizio di opposizione se tempestivamente prodotti, in forza del principio di non dispersione della prova.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la decisione accelerata in camera di consiglio conforme alla proposta del relatore.

  • art. 96 c.p.c.

    La definizione del giudizio conforme alla proposta legittima la condanna per responsabilità aggravata, in quanto espressiva di un abuso del processo.

  • art. 35 d.lgs. n. 149/2022

    Le nuove disposizioni sulla decisione accelerata e sulla responsabilità aggravata si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023, se non ancora fissata udienza o adunanza.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È posto a base dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 1 l. n. 228/2012

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei limiti in cui il giudice abbia attribuito valore a prove non introdotte dalle parti o abbia negato di applicare la regola della libera valutazione; non consente di contestare il peso probatorio assegnato alle singole risultanze.
  • La mancata risposta all'interrogatorio formale non equivale automaticamente a confessione: il giudice può trarne elementi favorevoli alla parte istante solo in presenza di ulteriori riscontri probatori e secondo apprezzamento discrezionale.
  • Nel procedimento monitorio, i documenti possono essere utilizzati nel giudizio di opposizione solo se sia certa la loro tempestiva produzione con il ricorso per ingiunzione; in mancanza di certezza documentale sulla produzione originaria, la successiva produzione in appello è tardiva.
  • Le doglianze che riguardano vizi del procedimento o della decisione devono essere articolate come nullità ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., e con specifica indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti.
  • Quando il giudizio viene definito in conformità alla proposta di inammissibilità, può trovare applicazione la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., quale risposta all'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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