Cassazione Penale, Sentenza n. 06321/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Guzzo era stato condannato per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) per avere, in qualità di dirigente amministrativo presso la Procura di Pistoia, mostrato e rivelato ad Angelo Biagini il contenuto di un plico anonimo contenente determine comunali con il nome di Biagini. In Cassazione il difensore ha proposto molteplici censure: inutilizzabilità di dichiarazioni di testi ritenuti invece indagati (art. 210 comma 6 c.p.p.), illegittima acquisizione delle dichiarazioni di Biagini (inizialmente iscritto e poi sentito come teste), difetti di valutazione probatoria e di motivazione sulla qualificazione del fatto (colposo o doloso) e sulla non applicazione dell'art. 131-bis c.p., oltre a doglianze sul termine a comparire in appello (art. 601 c.p.p. e d.lgs. n.150/2022).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o meramente reiterativi i motivi proposti: il giudice di merito ha correttamente valutato che i testi contestati non risultavano indagati e che non sussisteva collegamento probatorio tale da impedire la loro escussione; le dichiarazioni di Biagini erano utilizzabili e le eventuali risposte non decisive; l'offesa prevista dall'art. 326 c.p. è reato di pericolo per cui l'art. 131-bis non è applicabile per mera archiviazione successiva; inoltre è stata confermata l'interpretazione delle Sezioni unite circa la non retroattività del termine a comparire di 40 giorni. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 326 cod. pen.
Reato di rivelazione di segreti d'ufficio; la Corte l'ha inteso come reato di pericolo, valutabile ex ante, non neutralizzato dall'archiviazione successiva di procedimenti collegati.
art. 210, comma 6, cod. proc. pen.
Disciplina sulla veste del dichiarante (testimone/indagato); la Corte riconosce al giudice di merito il potere di valutare sostanzialmente la qualifica del dichiarante e l'eventuale necessità di escussione come indagato, sindacato solo se manca motivazione.
art. 131-bis cod. pen.
Oltraggio delle circostanze di particolare tenuità del fatto; non applicabile automaticamente quando il reato è di pericolo e non può essere valutato alla stregua di una conseguente insignificanza sopravvenuta.
artt. 493 e 496 cod. proc. pen.
Norme sull'iscrizione e sulle fasi procedurali: la semplice iscrizione non vincola il giudice di merito nella valutazione della veste processuale dei dichiaranti.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata e non viziata rispetto alle censure sulla valutazione delle prove.
art. 601 cod. proc. pen. come modificato dall'art. 34 d.lgs. n.150/2022
termine a comparire di 40 giorni
La disciplina del termine a comparire è stata interpretata dalle Sezioni unite come applicabile solo agli atti di impugnazione proposti da una certa data; la Cassazione ha confermato tale principio e ritenuto la doglianza generica e infondata.
Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024 (Nafi)
Giurisprudenza sulla non retroattività del termine a comparire di 40 giorni e sulla applicabilità della nuova disciplina temporale agli atti di impugnazione presentati dopo la data stabilita; richiamata e seguita dalla Corte.
Massime di principio
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel determinare, in concreto e con motivazione, se un dichiarante debba essere considerato testimone o indagato; la mera iscrizione nel registro delle notizie di reato non è decisiva.
- Le censure reiterative già decise in grado di appello sono difficili da rinnovare in Cassazione se la sentenza impugnata offre motivazioni adeguate e congruenti.
- Le dichiarazioni rese da una persona che ha mutato veste processuale (da indagato a teste o viceversa) possono essere utilizzate se manca un collegamento probatorio tale da compromettere i diritti della difesa; l'incertezza sul collegamento probatorio può rendere ammissibile l'escussione come teste.
- Per i reati di pericolo (come la rivelazione di segreti d'ufficio) la valutazione della tenuità dell'offesa e l'eventuale applicazione di istituti di particolare tenuità (art. 131-bis) richiede un giudizio prognostico ex ante e non può fondarsi soltanto su eventi sopravvenuti (ad es. archiviazioni di procedimenti collegati).
- Le modifiche procedurali temporali (termini a comparire) possono avere efficacia non retroattiva; è necessario verificare la data di proposizione dell'impugnazione per stabilire la normativa applicabile.
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