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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17531/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano del 14/09/2023 con la quale, ritenendo la richiesta una mera riproposizione di una istanza già decisa, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato "non luogo a provvedere" sull'istanza del 25/07/2023 con cui Varca aveva chiesto "l'annullamento del dato di conservatoria con tutti gli effetti di legge, confermando il provvedimento di revoca della confisca". Il ricorrente ha sostenuto che la nuova istanza era diversa da quella precedente e che, quindi, il provvedimento di non luogo a provvedere era illegittimo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse insufficiente: il provvedimento impugnato affermava solo in termini generici che l'istanza "ripropone il tema della vigenza della confisca", senza indicare in modo concreto se e in quali termini le ragioni e le richieste del nuovo atto fossero effettivamente sovrapponibili a quelle già decise. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Milano per un nuovo giudizio, senza vincoli di merito.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Usato come riferimento per la dichiarazione di inammissibilità di richieste ritenute mera riproposizione; richiede che il giudice verifichi la coincidenza tra istanze e motivi precedentemente decisi e dia adeguata motivazione in ordine a tale identità

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 666 per valutare l'identità delle questioni proposte al giudice dell'esecuzione e la correttezza della dichiarazione di non luogo a provvedere

Massime di principio

  • Il giudice che dichiara "non luogo a provvedere" per mera riproposizione deve motivare concretamente perché la nuova istanza è sovrapponibile a quella già decisa; una motivazione generica è insufficiente e determina annullamento.
  • La mera affermazione che una nuova istanza "ripropone il tema" non soddisfa l'obbligo motivazionale: il confronto deve mostrare in quali termini le ragioni e le richieste coincidono.
  • Se il ricorrente mostra elementi che differenziano la nuova istanza (diverse ragioni, diverso oggetto, nuovi fatti o documenti), il giudice non può automaticamente applicare il medesimo trattamento senza esame di merito.
  • In situazioni analoghe, è utile per il ricorrente evidenziare esplicitamente le differenze rispetto alle istanze precedenti e documentarle, per evitare che il giudice ritenga la richiesta ripetitiva.
  • La decisione impugnata è annullabile e il giudice di grado superiore può rinviare il processo per un nuovo esame se la motivazione sulla riproposizione è carente o inesistente.

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