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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43745/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15/03/2024 che aveva parzialmente riformato la sentenza emessa dal GIP il 20/02/2019 (rito abbreviato). Le censure principali (riassunte): mancata o insufficiente motivazione e carenza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (richiamo ai principi delle Sez. Unite 'Aquilina'); inadeguatezza dei riscontri indicati (gps ritenuto neutro); assenza di prova della presenza simultanea di più persone sul luogo per la aggravante delle "più persone riunite"; illegittima applicazione delle aggravanti previste dall'art. 628, comma 3 (n.1 e n.3) e dall'art. 416-bis.1 cod. pen. per mancata dimostrazione di collegamento al sodalizio mafioso e del metodo mafioso; omissione di riconoscimento della continuazione con pregresse condanne; richiesta di riqualificazione in favoreggiamento/altro; eccezione di nullità per presunta incompatibilità/partecipazione del giudice di appello al precedente giudizio cautelare (De Luca) e, in subordine, doglianza costituzionale rispetto all'art.34 c.2 c.p.p. I ricorrenti chiedevano l'accoglimento dei motivi e ogni conseguente statuizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Il Collegio ha ritenuto i motivi per lo più generici, reiterativi e volti a sollecitare una riesamina del merito non consentita in sede di legittimità. È stata richiamata la regola della "doppia conforme" (concordanza tra GIP e Corte d'appello) e il principio secondo cui la Cassazione non può riformare la valutazione globale delle prove del merito se non per vizi di diritto specifici; sono state altresì ritenute correttamente applicate e motivate dalla Corte di appello le valutazioni sulla attendibilità dei collaboratori, l'uso dei riscontri (anche GPS) e la sussistenza delle aggravanti (compresa l'aggravante-facilitazione per l'associazione mafiosa). Le eccezioni di nullità/ricusazione tardive e generiche sono state ritenute infondate. I ricorrenti sono stati condannati alle spese; i provvedimenti impugnati restano confermati.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Aggravante per aver commesso il reato agevolando un'associazione mafiosa. La Corte ha ritenuto che la consapevolezza e la finalità agevolativa possano risultare da elementi indiziari convergenti (comportamento, ruolo, destinazione delle somme) e che non è necessario che l'imputato fosse il promotore, purché abbia condiviso o consapevolmente favorito l'attività del sodalizio.

  • art. 628, comma 3, cod. pen. (n.1 e n.3)

    Aggravanti per estorsione commessa da più persone riunite e per uso di modalità particolarmente intimidatorie/método mafioso. La Corte ha ritenuto provata la presenza simultanea e l'effetto intimidatorio sulla vittima in presenza di riscontri convergenti (anche GPS, dichiarazioni, contesto).

  • art. 192 cod. proc. pen. (commi 2 e 3)

    Regole sulla valutazione della chiamata in correità e sui riscontri esterni necessari. La Corte ha applicato i criteri delle Sez. Unite (Aquilina) richiedendo riscontri convergenti, individualizzanti ed ex‑terno; ha però ribadito che tali riscontri non devono essere necessariamente autosufficienti e possono essere di natura indiziaria o atipica.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: denunzia dell'inosservanza o erronea applicazione della legge e dei vizi della motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi generici o aspecifici, inammissibili perché non individuano puntualmente gli errori di diritto o i passaggi motivazionali carenti.

  • art. 581 comma 1 e art. 591 comma 1 cod. proc. pen.

    Onere di enunciazione dei motivi e indicazione specifica degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il ricorso. Secondo la Corte la mancata specificazione rende il ricorso aspecifico e inammissibile.

  • art. 34 Cost.

    Diritto alla presenza di un giudice imparziale. La Corte ha rilevato che le doglianze sulla incompatibilità/astensione dovrebbero essere eccepite tempestivamente e che l'assenza di tempestiva eccezione rende la doglianza inattendibile; nel caso specifico la presunta inscindibilità dei procedimenti non è stata provata.

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Criteri per la concessione dell'attenuante per la recidiva/incensuratezza e valutazione della personalità. La Corte ha confermato che il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente e che il mancato riconoscimento delle attenuanti può essere adeguatamente motivato con elementi negativi.

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    Regole sulla continuazione fra reati: la Corte ha ritenuto che l'ampio intervallo temporale e l'assenza di programmazione unitaria escludano la continuazione con pregresse condanne.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 par. 1

    Richiamata nella censura relativa al giusto processo; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché la presunta violazione dell'art.6 non è stata dimostrata e le eccezioni procedurali non sono state tempestivamente sollevate.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito promuovere una nuova valutazione del merito né proporre semplici letture alternative delle prove: i motivi devono indicare vizi di diritto specifici ovvero passaggi motivazionali chiaramente carenti ai sensi dell'art.606 c.1 c.p.p.
  • Quando vi è una "doppia conforme" (stessa ricostruzione da GIP e Corte d'appello), il giudice di legittimità richiede meno analisi puntuale di ogni singola prova: la motivazione complessiva, se logica e coerente, è sufficiente a escludere doglianze reiterative.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono fondare la condanna se sorrette da riscontri esterni 'convergenti e individualizzanti' (art.192 c.3 c.p.p. e giurisprudenza 'Aquilina'); tali riscontri non devono essere necessariamente prove autosufficienti ma devono essere esterni e non tautologici.
  • I dati di localizzazione GPS sono mezzi atipici di ricerca della prova utilizzabili nel processo: la loro rilevanza va valutata nel contesto e possono essere elementi significativi per accertare presenza/contatti.
  • Le aggravanti (es. più persone riunite, metodo mafioso, agevolazione a mafia) richiedono una valutazione unitaria di elementi fattuali e indiziari; la consapevolezza o la condivisione dell'obiettivo criminale può essere desunta dalla condotta, dai ruoli e dalla destinazione dei proventi.
  • Le eccezioni di incompatibilità o ricusazione del giudice devono essere sollevate tempestivamente; doglianze tardive e generiche sono di regola inammissibili.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati è necessaria una programmazione unitaria e un arco temporale compatibile; un ampio intervallo temporale tra i fatti ostacola il riconoscimento della continuazione.
  • I motivi cumulativi, perplessi o aspecifici (denunce misto di legge e motivazione) rendono il ricorso inammissibile: il ricorrente deve indicare chiaramente quale vizio specifico deduce e su quali punti della motivazione si fonda.

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