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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10870/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di revisione (depositata il 07/02/2023) sulla base di due c.d. capi di doglianza: (a) art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p. - inconciliabilità tra giudicati irrevocabili: la sentenza irrevocabile di assoluzione di Pasquale Gionta nel 2011 sarebbe incompatibile con la successiva condanna di Aldo Gionta, poiché la difesa sostiene che il mandato omicidiario sarebbe venuto da Pasquale e non da Aldo; (b) art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p. - sopravvenienza di nuove prove: documentazione dei tabulati dei colloqui carcerari e attestazioni (es. del carcere di Novara) che, secondo la difesa, dimostrerebbero l'assenza di colloqui tra Aldo e Pasquale (o altri intermediari) nel periodo in cui sarebbe stato impartito il mandato, nonché la inesistenza di socialità che avrebbe consentito una "confessione" rilevata da un collaboratore. Inoltre veniva dedotto un vizio procedurale per il mutamento della composizione del collegio nel corso dell'udienza di appello (presunta violazione di norme su immutabilità del giudice). La difesa chiedeva quindi la riapertura del giudizio di revisione per far emergere l'innocenza di Aldo Gionta o, comunque, la non riconducibilità a lui del mandato omicidiario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. In sintesi: (i) non è ravvisabile l'"inconciliabilità" tra giudicati ai sensi dell'art. 630 lett. a) perché le due sentenze non stabiliscono fatti storici oggettivamente incompatibili: valutazioni difformi sul ruolo di vertice all'interno del clan o sulla rilevanza di talune dichiarazioni non equivalgono a inconciliabilità; (ii) le prove indicate come "nuove" non sono idonee a ribaltare il giudizio di colpevolezza (ex art. 630 lett. c'): o erano già note o, pur se prodotte successivamente, non hanno la dimostratività necessaria per incrinare il solido compendio probatorio fondato sulle dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia; (iii) il mutamento della composizione del collegio non ha determinato nullità automatica, non essendosi prospettata la rinnovazione istruttoria richiesta dalle parti; (iv) la Corte ha quindi confermato la correttezza della precedente valutazione che ha ritenuto Aldo Gionta mandante e ha respinto la richiesta di revisione. Per legge è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa applicabile.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Regola i casi di revisione: lett. a) inconciliabilità tra giudicati irrevocabili e lett. c) novità probatorie. La Corte ha applicato tali lettere richiedendo un'inconciliabilità oggettiva tra fatti storici per la lett. a) e la dimostratività/efficacia decisiva del "novum" per la lett. c).

  • art. 525 cod. proc. pen. e giurisprudenza "Bajrami" (Sez. U, n. 41736/2019)

    "La disposizione di cui all'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporta la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati."

    Il mutamento della composizione del collegio non determina automaticamente la nullità: le parti hanno il diritto di chiedere la rinnovazione delle prove ma l'onere è loro; la mancata richiesta o l'assenza di attività istruttorie nuove esclude la nullità.

  • art. 495 cod. proc. pen. (con riferimento alla novella introdotta dalla legge n.150/2022 e al comma 4-ter)

    "Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento... salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva."

    Norma che tutela la possibilità di rinnovare l'esame delle persone già sentite quando muta il giudice; la Corte ha ritenuto però che la difesa non avesse esercitato adeguatamente tale diritto o non avesse indicato prove da rinnovare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità: la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nel ricorso, l'obbligo di versamenti a carico del ricorrente; la Corte l'ha applicato disponendo la condanna alle spese.

  • Giurisprudenza Sez. U, n. 624/2001

    Precisazione sulla nozione di "prova nuova": anche prove acquisite ma non valutate nel processo possono costituire novum, però il "novum" deve avere capacità dimostrativa decisiva per giustificare la revisione.

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione ai sensi dell'art. 630 lett. a) non basta dimostrare una valutazione giudiziale difforme: è richiesta un'inconciliabilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle sentenze irrevocabili (contrasto di fatto, non solo di principio).
  • Per il novum ex art. 630 lett. c) la nuova prova deve essere realmente "nuova" e soprattutto dotata di capacità dimostrativa tale da poter, da sola o congiuntamente ad altre, ribaltare il giudizio di colpevolezza; prove già note o non decisive non giustificano la revisione.
  • Il semplice attacco all'attendibilità dei collaboratori di giustizia non è sufficiente, salvo che non emergano elementi nuovi e fortemente probativi che ne escano completamente smentite e che alterino il quadro probatorio complessivo su cui si è formato il giudicato.
  • Il mutamento della composizione del collegio non determina automaticamente la nullità delle decisioni adottate successivamente: le parti devono chiedere specificamente la rinnovazione delle prove e indicarne i motivi; la norma e la giurisprudenza richiedono un concreto esercizio dei poteri delle parti.
  • Se si intende fondare una revisione su documenti (es. tabulati carcerari), è fondamentale dimostrare che tali documenti siano realmente nuovi, non utilizzati e non valutati in alcun precedente grado, e soprattutto che, confrontati col compendio probatorio, possano effettivamente determinare un ragionevole dubbio o l'innocenza.
  • In procedimenti con ampie prove dichiarative convergenti (più collaboratori che confermano lo stesso fatto), il ricorrente dovrà produrre elementi materiali e incontrovertibili per scalfire il quadro probatorio complessivo; deduzioni logiche o alternative ricostruzioni non sostituiscono il requisito della dimostratività del novum.
  • Proceduralmente, quando si sospetta vizio per cambio del collegio o si vogliono rinnovare esami, è opportuno formulare tempestive, specifiche istanze di rinnovazione e indicare espressamente le persone da riesaminare e le ragioni concrete, così da non perdere tale possibilità.

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