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Parere

Parere n. 188/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla società -OMISSIS- di -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento: a) dell’ordinanza n. 78 del 21 settembre 2017 di «demolizione e remissione in pristino […] per le costruzioni in zona sismica (art. 93 d.P.R. 380/2001) part. 502 -512 -foglio catastale 21 loc. -OMISSIS- proprietà -OMISSIS-con sede in -OMISSIS-»; b) del verbale di accertamento prot. n. 3741 del 19 settembre 2017; c) della nota prot. n. 3690 del 6 agosto 2015 con la quale «si comunica […] che successivamente al 90° giorno alla data di ricezione della presente comunicazione, il condono edilizio in oggetto, non ritirato, verrà archiviato ai sensi della normativa vigente senza ulteriori comunicazioni».

Giustizia amministrativa202400048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino, del verbale di accertamento e della nota relativa all’archiviazione di una domanda di condono edilizio.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a opere ritenute prive di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, sostenendo che alcune di esse erano coperte da una domanda di condono presentata ai sensi della l. 47/1985, corredata dal pagamento dell’oblazione. La ricorrente ha contestato l’archiviazione della pratica per il mancato pagamento di una marca da bollo e di diritti di segreteria, deducendo la violazione degli artt. 35, 38 e 44 della l. 47/1985, dell’art. 7 della l. 241/1990, nonché delle norme sulla notificazione degli atti. Ha inoltre sostenuto che il Comune non avrebbe potuto adottare misure repressive mentre la domanda di condono era ancora pendente e che l’archiviazione non poteva essere equiparata a un diniego, revoca o annullamento del condono.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso fondato e ha espresso parere per l’accoglimento, assorbendo l’istanza cautelare. Dalla nota comunale del 6 agosto 2015 risultava che il Comune aveva valutato positivamente la domanda di condono, comunicando che era possibile ritirare il permesso in sanatoria. Il rilascio del condono non poteva essere subordinato al pagamento di una marca da bollo o di diritti di segreteria, poiché l’art. 35 della l. 47/1985 contempla, ai fini del rilascio, il versamento dell’oblazione e gli adempimenti catastali, non i diritti di segreteria. L’omesso pagamento di tali diritti avrebbe potuto giustificare un sollecito o la riscossione coattiva, ma non l’archiviazione della pratica. Inoltre, il Comune non aveva notificato un espresso diniego di sanatoria, come richiesto dall’art. 35, sicché il procedimento di condono doveva ritenersi ancora pendente. In applicazione dell’art. 38 della l. 47/1985, la pendenza della domanda impediva l’adozione dell’ordinanza di demolizione senza previa definizione dell’istanza. È stata inoltre ravvisata la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990, poiché, considerato il lungo tempo trascorso e il fatto che la raccomandata fosse stata ritirata da persona diversa dal rappresentante legale, il Comune avrebbe dovuto rinnovare la comunicazione relativa al ritiro del permesso e consentire un effettivo contraddittorio procedimentale.

Osservazioni

Art. 35 l. 47/1985 - Archiviazione della domanda di condono

Il pagamento di marca da bollo e diritti di segreteria non costituisce condizione per il rilascio del condono. L’omissione di tali pagamenti può giustificare un sollecito o la riscossione coattiva, ma non l’archiviazione del procedimento.

Art. 35 l. 47/1985 - Mancata notificazione del diniego

Poiché il Comune non ha notificato un espresso diniego di sanatoria, il procedimento di condono deve ritenersi ancora pendente. La comunicazione che consentiva il ritiro del permesso in sanatoria indicava, inoltre, che l’amministrazione aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio.

Art. 38 l. 47/1985 - Divieto di adottare misure repressive durante la pendenza del condono

La pendenza della domanda di condono impedisce l’adozione di provvedimenti repressivi, compresa l’ordinanza di demolizione, fino alla previa definizione dell’istanza.

Art. 7 l. 241/1990 - Rinnovo della comunicazione e contraddittorio procedimentale

Dopo quasi trent’anni dalla presentazione della domanda e considerato che la raccomandata era stata ritirata da persona diversa dal rappresentante legale, il Comune avrebbe dovuto rinnovare la comunicazione relativa al ritiro del permesso. Il contraddittorio avrebbe consentito di chiarire la coincidenza o la connessione tra le opere oggetto dell’ordinanza e quelle comprese nelle domande di condono.

Opere ulteriori rispetto a quelle oggetto di condono

Anche la realizzazione di ulteriori opere non consente di adottare immediatamente misure repressive quando sia pendente una domanda di condono: occorre previamente definire la domanda e verificare l’eventuale coincidenza o connessione fisica e inscindibile tra le opere.

Norme richiamate

  • art. 35 l. 47/1985

    Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'art. 37, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio, nonchè della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento

    Il pagamento dell’oblazione e gli adempimenti catastali sono gli adempimenti rilevanti per il rilascio del condono; marca da bollo e diritti di segreteria non costituiscono condizioni ostative. Il diniego di sanatoria deve essere notificato al richiedente.

  • art. 38 l. 47/1985

    La pendenza della domanda di condono preclude l’adozione di provvedimenti repressivi, inclusa l’ordinanza di demolizione, fino alla definizione dell’istanza.

  • art. 44 l. 47/1985

    La ricorrente lo ha richiamato per sostenere l’obbligo dell’amministrazione di astenersi dall’attività repressiva durante il procedimento di condono; la Sezione ha fondato l’accoglimento principalmente sugli artt. 35 e 38.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio e il contraddittorio procedimentale devono essere assicurati quando possono incidere sulla definizione della domanda di condono e sull’adozione della misura repressiva; nel caso concreto era necessario rinnovare la comunicazione relativa al ritiro del permesso.

  • art. 93 d.P.R. 380/2001

    È richiamato nell’oggetto dell’ordinanza comunale con riferimento alle costruzioni in zona sismica.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    È richiamato nella relazione ministeriale con riferimento all’assenza dell’autorizzazione paesaggistica per uno dei manufatti; tale profilo non ha impedito l’accoglimento, in ragione della pendenza della domanda di condono e dei vizi procedimentali rilevati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio disciplinato dall’art. 35 della l. 47/1985, il mancato pagamento della marca da bollo o dei diritti di segreteria non legittima l’archiviazione della domanda né impedisce il rilascio del titolo in sanatoria; tali somme possono essere richieste mediante sollecito o riscosse coattivamente.
  • La comunicazione con cui il Comune informa l’interessato che può ritirare il permesso in sanatoria presuppone, in assenza di elementi contrari, la positiva conclusione dell’istruttoria e non può essere neutralizzata da una successiva archiviazione priva di un espresso diniego notificato al richiedente.
  • La pendenza di una domanda di condono edilizio impedisce l’adozione di provvedimenti repressivi, compresa l’ordinanza di demolizione, fino alla previa definizione dell’istanza, anche quando siano state realizzate ulteriori opere, dovendosi prima verificare la loro eventuale coincidenza o connessione con quelle oggetto di sanatoria.
  • Quando sia trascorso un lungo periodo dalla presentazione della domanda di condono e la comunicazione amministrativa sia stata ricevuta da persona diversa dal rappresentante legale della società, l’amministrazione deve rinnovare la comunicazione e assicurare un effettivo contraddittorio prima di definire la pratica o adottare misure repressive.
  • Il contraddittorio procedimentale consente di chiarire la relazione tra le opere contestate e quelle comprese nella domanda di condono e può incidere sull’esito sia del procedimento di sanatoria sia dell’eventuale procedimento repressivo.

Impugnazione dell’ordinanza di demolizione in pendenza di domanda di condono

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società privata contro un Comune per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino, del verbale di accertamento e della nota con cui era stata comunicata l’archiviazione di una pratica di condono edilizio.

Premesse e atti impugnati

L’ordinanza comunale contestava la realizzazione di opere prive di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, ordinandone la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento faceva riferimento all’archiviazione di una precedente domanda di condono presentata ai sensi della l. 47/1985.

La società sosteneva che il capannone principale fosse assistito da un titolo edilizio originario e che, per ulteriori manufatti, fossero state presentate domande di condono nel 1986, con pagamento integrale dell’oblazione. La successiva archiviazione era stata disposta dal Comune per il mancato pagamento di una marca da bollo e di diritti di segreteria necessari, secondo l’amministrazione, al ritiro del permesso in sanatoria.

Contraddittorio nel procedimento consultivo

La relazione istruttoria del Ministero della cultura era stata trasmessa alla ricorrente, alla quale erano stati concessi trenta giorni per eventuali repliche. Non risultando presentate osservazioni, la Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio nel procedimento relativo al ricorso straordinario.

Valutazione della nota comunale e della domanda di condono

La nota comunale del 6 agosto 2015 informava la società che era possibile ritirare il permesso in sanatoria relativo al condono e indicava il pagamento della marca da bollo e dei diritti di segreteria. Secondo la Sezione, il tenore letterale della nota dimostrava che il Comune aveva valutato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo.

L’art. 35 della l. 47/1985 prevede che il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria sia collegato alla ricevuta del versamento delle somme dovute a titolo di oblazione e alla prova della presentazione della documentazione catastale. La disposizione prevede inoltre la notificazione del diniego di sanatoria al richiedente.

Nel caso esaminato, il Comune non aveva richiesto il pagamento di una somma a titolo di oblazione, ma di una marca da bollo e di diritti di segreteria. La Sezione ha quindi escluso che l’omesso pagamento di tali somme potesse impedire il rilascio del condono o giustificare l’archiviazione della pratica. L’amministrazione avrebbe potuto sollecitare il pagamento o procedere alla riscossione coattiva, ma non chiudere il procedimento per tale ragione.

Pendenza del procedimento di condono

Poiché non era stato notificato un espresso diniego di sanatoria, il procedimento di condono doveva ritenersi ancora pendente. L’archiviazione non poteva essere equiparata a un diniego, né a una revoca o a un annullamento in autotutela del condono.

La Sezione ha richiamato l’art. 38 della l. 47/1985 e la giurisprudenza secondo cui la pendenza dell’istanza di condono impedisce l’adozione di provvedimenti repressivi, inclusa l’ordinanza di demolizione, fino alla previa definizione della domanda.

Violazione dell’art. 7 della l. 241/1990

È stata inoltre riconosciuta la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990. Considerato il decorso di quasi trent’anni dalla presentazione della domanda e il fatto che la raccomandata relativa al ritiro del permesso fosse stata ricevuta dalla madre del rappresentante legale, il Comune avrebbe dovuto rinnovare la comunicazione.

Un nuovo contraddittorio avrebbe consentito alla società di chiarire quali opere fossero comprese nelle domande di condono e quali eventuali opere ulteriori fossero fisicamente o inscindibilmente connesse a quelle oggetto di sanatoria. La Sezione ha sottolineato che la comunicazione di avvio del procedimento assicura trasparenza, buon andamento e partecipazione degli interessati e può prevenire il contenzioso.

Esito del ricorso

Per le ragioni indicate, la Sezione ha ritenuto assorbita l’istanza cautelare e ha espresso parere per l’accoglimento del ricorso. L’accoglimento è fondato sulle violazioni degli artt. 35 e 38 della l. 47/1985 e dell’art. 7 della l. 241/1990. Il profilo relativo all’assenza dell’autorizzazione paesaggistica, richiamato nella relazione ministeriale con riferimento a uno dei manufatti, non ha superato le ragioni ostative individuate dalla Sezione, che imponevano la previa definizione della domanda di condono e il rinnovo del contraddittorio procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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