Cassazione Penale, Sentenza n. 12159/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per la loro presunta partecipazione all'associazione a delinquere di stampo camorristico "clan Contini". Le censure principali sono: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni captate tramite "captatore informatico" (RIT 2575/2018) e in particolare della conversazione del 18/12/2018, per presunta carenza motivazionale del decreto autorizzativo del G.I.P. del 24/09/2018 e delle proroghe; 2) genericità e vetustà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (De Rosa e Schettino) e assenza di convergenza e riscontri idonei ad individualizzare la responsabilità; 3) insufficienza dei gravi indizi per l'imputazione associativa e difetto di esigenze cautelari e di attualità del pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio. La difesa ha inoltre contestato la riconducibilità economica e gestionale delle imprese indicate agli indagati e la natura dei riscontri forniti dagli imprenditori Mango Pietro e Mango Mario.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni oggetto di contestazione perché il decreto di proroga del 2/01/2019 è stato considerato un autonomo provvedimento autorizzativo dotato di apparato giustificativo; ha richiamato la giurisprudenza che ammette l'utilizzo del "captatore informatico" per reati di criminalità organizzata e ha affermato che, per i procedimenti aventi data di iscrizione anteriore al 1/9/2020, si applica la disciplina previgente (con minori oneri motivazionali). Quanto al merito, la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori fossero adeguatamente riscontrate dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei titolari della "Planet Car", nonché dagli elementi acquisiti, e che emergesse un quadro di gravità indiziaria e di esigenze cautelari tali da giustificare la custodia cautelare in carcere. Di conseguenza i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 267, comma 1, cod. proc. pen.
"le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini"
La Corte rileva che l'onere motivazionale previsto dall'art. 267, comma 1, va valutato secondo la disciplina applicabile al procedimento; per i procedimenti iscritti anteriormente al 1/9/2020 si applica la previgente disciplina interpretata dalla giurisprudenza, che non imponeva un onere motivazionale così stringente per l'uso del captatore informatico.
art. 13, d.l. 152/1991, conv. in L. 203/1991
"criminalità organizzata"
La Corte richiama la norma storica che ha ammesso l'utilizzo di strumenti come il captatore informatico per reati riconducibili alla criminalità organizzata, limitandone l'uso a tale ambito tipizzato.
d.lgs. 29/12/2017, n. 216 (art. 4) e d.l. 30/04/2020, n. 28 conv. L. 25/06/2020, n. 70
La Corte osserva l'effetto temporale delle modifiche normative: le modifiche successive hanno disciplinato diversamente l'onere motivazionale, ma per i procedimenti anteriori all'entrata in vigore delle modifiche vale il principio "tempus regit actum" e la disciplina previgente.
Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 (Ambroggio)
Giurisprudenza che ammette che un decreto formalmente "di proroga" possa costituire un autonomo provvedimento autorizzativo se dotato di autonomo apparato giustificativo.
Sez. 6, n. 22524 del 01/07/2020 (Bertoldi)
Principio secondo cui la motivazione del decreto di proroga può essere meno specifica rispetto al decreto originario, potendo limitarsi a dare atto della plausibilità delle ragioni esposte dal P.M.
Sez. U., n. 26886 del 28/04/2016 (Scurato)
Sentenza delle Sezioni Unite che ha ammesso la legittimità dell'utilizzo del captatore informatico per intercettazioni ambientali in reati riconducibili alla criminalità organizzata e ha chiarito il quadro interpretativo della disciplina previgente.
Sez. 5, n. 31849 del 28/09/2020 (Leto)
Conferma della applicabilità del regime previgente ai procedimenti iscritti prima del 1/9/2020 e della conseguente diversa valutazione dell'onere motivazionale.
Massime di principio
- Le intercettazioni acquisite tramite "captatore informatico" possono essere ritenute utilizzabili anche se il primo decreto non indicava espressamente tale tecnica, quando una successiva proroga costituisce un autonomo provvedimento dotato di motivazione idonea.
- Per i procedimenti iscritti prima del 1/9/2020 si applica la disciplina previgente: l'onere motivazionale per le intercettazioni "tra presenti" è stato interpretato in modo meno stringente dalla giurisprudenza, con possibile utilizzazione per relationem delle motivazioni precedenti.
- La motivazione del decreto di proroga può avere contenuto meno analitico rispetto al primo decreto, purché sia presente un apparato giustificativo che renda plausibili le ragioni della prosecuzione delle indagini.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche se datate, possono assumere rilievo probatorio se riscontrate da elementi esterni e concreti (intercettazioni, dichiarazioni di terzi, riscontri documentali) che ne corroborino i contenuti e permettano l'individualizzazione.
- Per la custodia cautelare in carcere è necessaria una valutazione complessiva della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari: il rischio di inquinamento probatorio o la centralità nell'organizzazione possono giustificare la misura se correttamente motivati.
- Censure difensive generiche o che non si confrontano specificamente con la motivazione del giudice del riesame sono spesso inammissibili o non persuasive in sede di cassazione; è richiesta la contestazione puntuale dei passaggi logici della motivazione.
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