Sentenza n. 4916/2026 - Roma, Sezione 3B
per la declaratoria di nullità e/o annullamento, - del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, scaturigine del falso di cui alla sentenza della Corte di Appello Penale di Roma –-OMISSIS- - confermata dalla ord. della Suprema Corte di Cassazione -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per assoluta e permanente inidoneità fisica, con decorrenza dal 20 settembre 2005
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice di lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, docente di ruolo, ha chiesto la declaratoria di nullità e/o l'annullamento del provvedimento con cui era stato risolto il rapporto di lavoro per assoluta e permanente inidoneità fisica. Ha dedotto che la risoluzione fosse conseguenza della falsificazione, accertata con decisione giudiziale definitiva, della propria istanza del 24 ottobre 2004, con la quale aveva chiesto il collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/1999 e, in subordine, di essere sottoposto a visita medico-collegiale per l'assegnazione ad altre mansioni. Ha invocato la violazione dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, in relazione agli artt. 21-septies e 21-octies della stessa legge, sostenendo che l'accertamento giudiziale del falso consentisse di superare i termini ordinari dell'autotutela e determinasse la nullità o annullabilità dell'atto. Ha inoltre dedotto la violazione della legge n. 68/1999, lamentando il mancato ricorso a un'attività di soccorso istruttorio e a un accomodamento ragionevole, nonché la violazione della speciale procedura prevista per il licenziamento dei lavoratori disabili. Nel contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il ricorrente ha sostenuto la giurisdizione amministrativa, assumendo che il petitum sostanziale riguardasse atti pubblicistici quali l'omessa trasmissione dell'istanza di collocamento mirato e il verbale della commissione medica fondato sull'istanza falsificata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario competente per territorio, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale il giudizio può essere riassunto con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ai sensi degli artt. 9 e 11 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la giurisdizione debba essere determinata sulla base del petitum sostanziale, considerando la causa petendi e la natura intrinseca della posizione dedotta, non già la qualificazione formale della domanda come azione di nullità o annullamento. La risoluzione del rapporto di lavoro è stata qualificata come atto adottato nell'esercizio dei poteri del datore di lavoro privato, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato, e non come atto autoritativo idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa. La controversia incide su diritti soggettivi derivanti dal rapporto di lavoro e dalle disposizioni sul collocamento mirato dei disabili; tali controversie spettano al giudice ordinario, salvo le ipotesi tassative di giurisdizione amministrativa previste dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, che non ricorrono nel caso concreto. Il dedotto vizio di nullità non modifica il riparto di giurisdizione, dovendo essere valutato in relazione all'atto contestato e al rapporto sostanziale cui esso inerisce. Anche l'istanza falsificata, il successivo accertamento medico e il verbale della commissione sanitaria sono stati ritenuti assorbiti nel regime del rapporto di lavoro privatizzato. Il verbale medico costituisce una verifica sanitaria svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro già costituito e non un atto riconducibile alla giurisdizione esclusiva amministrativa; il giudice ordinario del lavoro può comunque verificare l'attendibilità degli accertamenti sanitari. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e la decisione in rito.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Le controversie relative alla gestione di un rapporto di pubblico impiego privatizzato spettano al giudice ordinario anche quando siano coinvolti atti amministrativi presupposti, che il giudice del lavoro può disapplicare se illegittimi.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché ... le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3.
Le eccezioni alla giurisdizione ordinaria riguardano le procedure concorsuali di assunzione e i rapporti di lavoro non privatizzati indicati dall'art. 3; esse non comprendono le controversie sulla gestione di un rapporto scolastico già costituito.
art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001
le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive
Gli atti di macro-organizzazione immediatamente lesivi possono rientrare nella giurisdizione amministrativa, ma la risoluzione del singolo rapporto di lavoro non è un atto di macro-organizzazione.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro
Gli atti di gestione del rapporto di lavoro adottati dall'amministrazione con i poteri del privato datore di lavoro appartengono, quanto alle relative controversie, alla giurisdizione ordinaria.
artt. 9 e 11 c.p.a.
In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, secondo il principio della translatio iudicii.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha sottoposto alle parti il preliminare rilievo d'ufficio relativo al possibile difetto di giurisdizione, consentendo il contraddittorio sulla questione.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere la possibilità di intervenire oltre i termini ordinari in presenza di un falso accertato giudizialmente, ma il TAR non ha esaminato nel merito tale censura per difetto di giurisdizione.
legge n. 68/1999
Le pretese fondate sulle disposizioni in materia di collocamento mirato dei disabili, quando attengono a un rapporto di lavoro già costituito e a diritti soggettivi, rientrano nella cognizione del giudice ordinario del lavoro.
Massime di principio
- La giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego privatizzato si determina in base al petitum sostanziale, individuato considerando la causa petendi e la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, non la qualificazione formale della domanda come richiesta di annullamento o di nullità.
- Le controversie concernenti la risoluzione, il licenziamento o altri atti di gestione di un rapporto di lavoro pubblico già costituito appartengono alla giurisdizione ordinaria del giudice del lavoro quando l'amministrazione agisce con i poteri del privato datore di lavoro, anche se l'atto è formalmente qualificato come provvedimento amministrativo.
- Il coinvolgimento di atti amministrativi presupposti, di istanze procedimentali o di accertamenti sanitari non radica la giurisdizione amministrativa se tali atti sono funzionalmente inseriti nella gestione del rapporto di lavoro privatizzato; il giudice ordinario può conoscerne e, se necessario, disapplicarne l'illegittimità.
- Il dedotto vizio di nullità non determina di per sé la giurisdizione del giudice amministrativo: la giurisdizione deve essere individuata in relazione all'atto concretamente lesivo e al rapporto sostanziale cui esso inerisce.
- Le eccezioni alla giurisdizione ordinaria previste per le procedure concorsuali di assunzione, gli atti di macro-organizzazione immediatamente lesivi e i rapporti di pubblico impiego non privatizzati non si estendono agli atti individuali di gestione del rapporto scolastico già costituito.
- Il giudice ordinario del lavoro, investito della controversia sulla legittimità della cessazione del rapporto, può verificare anche l'attendibilità degli accertamenti sanitari compiuti da commissioni mediche nell'ambito del rapporto di lavoro.
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