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Sentenza

Sentenza del 20/09/2016 n. 5352 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Indennità di buonuscita - Periodi riscattati - Calcolo - Aliquota - Natura - Indennità per periodi effettivamente prestati - Distinzione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, dell'indennità di buonuscita, con particolare riferimento alla quota maturata per periodi e servizi riscattati a domanda. La questione è se tale quota debba essere trattata allo stesso modo dell'indennità relativa ai periodi di effettiva prestazione del servizio. La sentenza afferma che l'aliquota applicabile ai periodi riscattati possiede una propria autonomia, poiché tali periodi non derivano da un rapporto previdenziale automatico né da un meccanismo contributivo istituzionalmente riferibile al datore di lavoro.

La decisione

È stata riconosciuta la distinzione tra la quota di indennità di buonuscita relativa ai periodi effettivamente lavorati e quella relativa ai periodi riscattati volontariamente. Quest'ultima deve essere considerata autonomamente ai fini della determinazione dell'aliquota, senza applicare automaticamente il medesimo criterio previsto per la quota collegata all'effettivo servizio. Il testo non indica espressamente l'esito processuale concreto né le parti coinvolte.

Norme richiamate

  • IRPEF

    La tassazione dell'indennità di buonuscita deve tenere conto della diversa natura delle componenti che la costituiscono, distinguendo i periodi di servizio effettivo da quelli riscattati a domanda.

Massime di principio

  • Quando un'indennità di fine rapporto comprende periodi riscattati volontariamente, la relativa quota può avere una disciplina fiscale distinta rispetto alla componente maturata per il servizio effettivamente prestato.
  • La determinazione dell'aliquota non dipende soltanto dall'unitarietà formale dell'indennità, ma anche dalla diversa origine previdenziale delle singole componenti.
  • I periodi riscattati a domanda non devono essere automaticamente assimilati ai periodi coperti dal rapporto previdenziale ordinario e dai contributi istituzionalmente posti a carico del datore di lavoro.
  • In casi analoghi occorre ricostruire separatamente la base imponibile e la natura di ciascuna quota dell'indennità, verificando la disciplina fiscale applicabile al momento della liquidazione.
  • Il principio è coerente con Cassazione, sentenze n. 11658/2013 e n. 8403/2013, richiamate per la distinzione tra indennità riferita al servizio effettivo e indennità derivante da periodi riscattati.

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