Cassazione Civile, Ordinanza n. 27257/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della curatela controricorrente ed ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria promossa dalla curatela di un fallimento contro una donante e due donatari, avente a oggetto una pluralità di immobili donati nella prospettiva di sottrarli alla garanzia patrimoniale di un credito vantato dal fallimento verso la donante, asseritamente responsabile come amministratrice della società fallita. Il tribunale ha accolto la revocatoria e la corte d'appello ha rigettato l'impugnazione dei convenuti. In cassazione i soccombenti hanno proposto un unico motivo, ma la Corte non entra nel merito perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: i ricorrenti non hanno depositato, nel termine di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, limitandosi a produrre una copia informatica priva di attestazione di conformità e senza la prova della notificazione; la successiva produzione della relata è ritenuta tardiva e quindi irrilevante.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
il ricorrente che deduca la notificazione della sentenza impugnata deve depositare entro il termine di legge la copia autentica della decisione con la relata di notifica; l'omissione comporta improcedibilità e non è sanabile con produzione successiva tardiva.
art. 372 c.p.c.
non consente di recuperare l'omissione del deposito nei termini della copia autentica della sentenza con relata di notifica mediante produzione successiva tardiva.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater; comma 1-bis
in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228 del 2012
ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi di definizione sfavorevole dell'impugnazione.
Cass. civ., Sez. Unite, 6/7/2022, n. 21349
è richiamata come precedente per affermare che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata fa sorgere l'onere di depositarne la copia autentica con relata entro il termine di legge e che la successiva produzione non sana l'omissione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale indicazione integra un fatto processuale che fa decorrere il termine breve e gli impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia autentica della sentenza con la relata di notifica entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.
- L'omesso deposito della sentenza notificata, o del supporto equivalente previsto per la notificazione via PEC, non può essere sanato con una produzione successiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c. se ormai tardiva.
- In sede di legittimità, la produzione di una copia informatica non autenticata e priva di attestazione di conformità non soddisfa l'onere di deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. quando sia stata dichiarata la notificazione della sentenza impugnata.
- In caso di improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può applicarsi l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27137/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27139/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27143/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27145/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27146/2024 del 21/10/2024
- ordinanza_civile · 21 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27148/2024 del 21/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →