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Sentenza

Sentenza n. 3898/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - della nota n. 108958/24, del 10.06.2024, con cui l’ATS della Città Metropolitana di Milano, Dipartimento Vigilanza e Controllo Strutture Sociali, ha stabilito che il numero delle persone compresenti (personale + bambini) nell’asilo nido di Via Monte Popera n. 12 non può superare le 30 unità.

Giustizia amministrativa202402104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dell'ATS che subordinava la capacità ricettiva di 28 utenti dell'asilo nido di Via Monte Popera alla presentazione della SCIA antincendio e fissava in 30 il numero massimo delle persone compresenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato l'esito delle verifiche svolte dall'ATS sulla Comunicazione Preventiva per l'Esercizio relativa a un asilo nido comunale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 5, comma 5, lett. a), del d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023, dell'art. 97 Cost. e del principio di proporzionalità, sostenendo che la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio avrebbe consentito l'esercizio dell'attività senza previa presentazione della SCIA, trattandosi di struttura già esistente e precedentemente utilizzata come scuola, dotata di nulla osta provvisorio. Il Comune ha inoltre sostenuto che la normativa avrebbe equiparato, ai fini antincendio, le scuole e gli asili nido. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza, lamentando che l'ATS non avrebbe esplicitato adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della prescrizione e non avrebbe considerato i tempi necessari per gli adempimenti progettuali, l'esecuzione delle opere e la prosecuzione dell'attività educativa.

La decisione

Il TAR ha respinto congiuntamente i due motivi. Ha ritenuto infondata la premessa secondo cui l'asilo nido potesse essere equiparato a una scuola esistente ai fini dell'applicazione delle proroghe previste dalla normativa antincendio. La legislazione statale distingue il sistema educativo di istruzione e formazione dai servizi educativi per l'infanzia, tra i quali rientrano gli asili nido; anche il d.lgs. n. 65/2017 distingue tra servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, mentre la disciplina regionale lombarda riconduce gli asili nido alle unità di offerta sociali. La precedente presenza nell'edificio di una scuola media statale e il relativo nulla osta provvisorio non dimostrano l'esistenza, presso la medesima sede, dell'asilo nido alle date rilevanti per l'applicazione delle discipline transitorie. In particolare, non è stata provata l'esistenza dell'asilo nido al 7 ottobre 2011, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 151/2011 che ha incluso gli asili nido tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, né al 1° marzo 2017, data di entrata in vigore della proroga specificamente riferita agli asili nido. L'art. 5, comma 5, lett. a), del d.l. n. 198/2022 riguarda edifici scolastici, locali adibiti a scuola e strutture per percorsi IeFP e IFTS, non gli asili nido. Pertanto, la prescrizione dell'ATS relativa alla presentazione della SCIA antincendio è stata ritenuta conforme alla normativa e non sproporzionata. Sono state escluse anche le censure di eccesso di potere, dedotte genericamente, poiché si trattava di adempimenti tassativi previsti dalla disciplina applicabile e richiamati nei verbali posti a fondamento della determinazione. Ricorso respinto; spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Il Comune lo ha invocato a sostegno del buon andamento dell'azione amministrativa; il giudice non ha ravvisato una violazione, ritenendo legittima la prescrizione antincendio.

  • art. 2 l. 28 marzo 2003, n. 53

    Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

    La disposizione è stata valorizzata per escludere l'inclusione degli asili nido nel sistema educativo di istruzione e formazione.

  • art. 4 d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

    Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado.

    La norma conferma la distinzione tra istituzioni scolastiche e asili nido.

  • art. 2 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65

    Il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni distingue i servizi educativi per l'infanzia, tra cui gli asili nido, dalle scuole dell'infanzia.

  • art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla l. 27 febbraio 2017, n. 19

    Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (...) è stabilito (...) al 31 dicembre 2024.

    La proroga riguarda gli asili nido esistenti alla data prevista dalla disposizione; nel caso concreto non è stata provata l'esistenza dell'asilo nido a tale data.

  • art. 5, comma 5, lett. a), d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14

    Per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

    La proroga al 31 dicembre 2024 si riferisce alle fattispecie scolastiche e formative indicate dalla norma, non agli asili nido.

  • d.m. 26 agosto 1992

    Le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e le relative disposizioni transitorie per gli edifici scolastici esistenti non sono applicabili agli asili nido in quanto tali.

  • d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

    Il regolamento ha incluso gli asili nido con oltre 30 persone presenti tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e alla presentazione della SCIA prima dell'esercizio.

  • d.m. 16 luglio 2014

    La disciplina tecnica di prevenzione incendi per gli asili nido e la relativa proroga presuppongono la ricorrenza dei requisiti temporali previsti dalla normativa.

  • d.G.R. Lombardia 13 giugno 2008, n. 8/7437

    Gli asili nido sono ricondotti alle unità di offerta sociali regionali, non alle istituzioni scolastiche.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione delle proroghe previste dalla normativa antincendio per gli edifici scolastici, gli asili nido non possono essere automaticamente equiparati alle scuole, poiché costituiscono servizi educativi per l'infanzia distinti dalle istituzioni scolastiche.
  • La preesistenza di una scuola in un determinato edificio e il possesso del relativo nulla osta provvisorio non dimostrano, da soli, la preesistenza di un asilo nido nella medesima sede ai fini dell'applicazione delle discipline transitorie antincendio.
  • Le proroghe del termine per l'adeguamento antincendio degli asili nido si applicano soltanto alle strutture la cui esistenza alla data espressamente prevista dalla disposizione transitoria sia allegata e provata; in mancanza, l'amministrazione può subordinare l'esercizio alla presentazione della SCIA antincendio.
  • La proroga prevista per edifici scolastici, locali adibiti a scuola e strutture per percorsi IeFP e IFTS non si estende agli asili nido, ove questi non siano inclusi nel tenore della disposizione.
  • Quando la presentazione della SCIA antincendio costituisce un adempimento tassativo imposto dalla disciplina di prevenzione incendi, la relativa prescrizione amministrativa non è viziata da eccesso di potere per mancata ponderazione di tempi organizzativi o educativi, salvo specifiche e comprovate ragioni contrarie.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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