Direttiva 2006/116
Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica la disciplina UE sulla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, uniformandola nel mercato interno. Stabilisce in via generale una protezione di 70 anni post mortem auctoris per le opere dell'ingegno e di 50 anni per i principali diritti connessi, con regole specifiche di decorrenza, calcolo dei termini e disciplina transitoria. Mantiene margini nazionali limitati, soprattutto per i diritti morali, per altre fotografie, per eventuali diritti connessi aggiuntivi e per alcune scelte applicative in presenza di opere collettive o di rapporti con paesi terzi.
Armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi nell'Unione europea, con codificazione della direttiva 93/98/CEE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alla durata di protezione dei diritti d'autore sulle opere letterarie e artistiche e dei principali diritti connessi (artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi, produttori della prima fissazione di pellicole, organismi di radiodiffusione), nonché a talune ipotesi specifiche come opere anonime o pseudonime, opere cinematografiche/audiovisive, opere fotografiche, opere non pubblicate anteriormente ed edizioni critiche e scientifiche. Si rivolge agli Stati membri e opera nel contesto del mercato interno; prevede anche regole per opere e titolari provenienti da paesi terzi, il rispetto dei diritti morali e la possibilità, per gli Stati membri, di mantenere o introdurre ulteriori diritti connessi (con obbligo di notifica alla Commissione).
Direttiva 2006/116/CE sulla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi
La direttiva codifica la disciplina comunitaria sulla durata della protezione del diritto d'autore e di taluni diritti connessi, con l'obiettivo di armonizzare i termini nei diversi Stati membri e garantire il corretto funzionamento del mercato interno. Essa parte dal presupposto che le divergenze nazionali in materia possano ostacolare la libera circolazione e alterare la concorrenza, per cui fissa standard uniformi e regole comuni di decorrenza e di calcolo dei termini.
Obiettivi e logica dell'armonizzazione
La direttiva mira a stabilire una tutela elevata e omogenea in tutta l'Unione, senza incidere sulle modalità tecniche di recepimento, che restano affidate agli Stati membri. Il testo sottolinea anche l'esigenza di rispettare i diritti acquisiti, di evitare il regresso della protezione e di coordinare la disciplina con le convenzioni internazionali, in particolare la convenzione di Berna, la convenzione di Roma e il trattato OMPI del 1996.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le opere letterarie e artistiche, le opere cinematografiche e audiovisive, le fotografie originali, le opere non pubblicate anteriormente alla loro prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico, le edizioni critiche e scientifiche e i principali diritti connessi. Sul versante soggettivo, sono coinvolti autori, coautori, artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi, produttori della prima fissazione di una pellicola e organismi di radiodiffusione. Rimane ferma la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre altri diritti connessi, con obbligo di notifica alla Commissione.
Durata del diritto d'autore
L'articolo 1 prevede la durata generale di 70 anni post mortem auctoris. Per le opere in coautoria, il termine decorre dalla morte dell'ultimo coautore. Per le opere anonime o pseudonime, la protezione dura 70 anni dalla lecita messa a disposizione del pubblico, salvo identificazione dell'autore o rivelazione della sua identità entro il termine. Per le opere collettive o attribuite a persona giuridica, il termine segue la regola delle opere anonime/pseudonime, salvo che le persone fisiche autrici siano identificate; in tal caso, i loro contributi seguono il regime ordinario. Per opere pubblicate in parti successive, il termine è autonomo per ciascun elemento.
Opere cinematografiche e audiovisive
L'articolo 2 considera autore, o uno degli autori, il regista principale, lasciando agli Stati membri la facoltà di riconoscere altri coautori. La durata di protezione è fissata in 70 anni dalla morte dell'ultima tra le persone indicate dalla direttiva: regista principale, autore della sceneggiatura, autore del dialogo e compositore della musica espressamente creata per l'opera.
Diritti connessi: regola generale di 50 anni
L'articolo 3 armonizza a 50 anni la durata dei diritti connessi. Per gli artisti interpreti o esecutori il termine decorre dall'esecuzione, salvo che la fissazione sia pubblicata o comunicata al pubblico entro tale periodo, nel qual caso decorre dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione. Per i produttori di fonogrammi il termine parte dalla fissazione, con possibile decorrenza dalla prima pubblicazione lecita o, in mancanza, dalla prima comunicazione lecita al pubblico. Per i produttori della prima fissazione di una pellicola, il termine decorre dalla fissazione, con regole analoghe se vi è pubblicazione o comunicazione lecita. Per gli organismi di radiodiffusione, il termine è di 50 anni dalla prima diffusione dell'emissione, sia via filo sia via etere, compresi cavo e satellite.
Protezione di opere non pubblicate ed edizioni critiche
Chi, dopo la scadenza del copyright, pubblichi o comunichi per la prima volta un'opera non precedentemente pubblicata beneficia di una protezione equivalente a quella dei diritti patrimoniali dell'autore per 25 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione lecita. Gli Stati membri possono inoltre proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere di dominio pubblico, per un massimo di 30 anni dalla prima pubblicazione lecita.
Fotografie e margini di discrezionalità nazionali
Le fotografie originali, definite come risultato della creazione intellettuale dell'autore, sono protette secondo la regola generale dell'articolo 1. La direttiva esclude ulteriori criteri selettivi, ma lascia agli Stati membri la facoltà di proteggere anche altre fotografie non originali secondo il diritto nazionale.
Rapporti con i paesi terzi
Per le opere provenienti da paesi terzi, la direttiva applica il criterio del confronto delle durate: la protezione nell'Unione cessa quando cessa nel paese di origine e non può superare la durata massima interna. Regole analoghe valgono per i titolari di diritti connessi non cittadini dell'Unione, nel rispetto degli obblighi internazionali e del limite del paese di cittadinanza del titolare. Gli Stati membri che al 29 ottobre 1993 garantivano una durata maggiore per obblighi internazionali possono mantenerla fino alla conclusione di accordi internazionali sulla durata.
Calcolo dei termini, diritti morali e disciplina transitoria
I termini si calcolano sempre dal 1° gennaio dell'anno successivo al fatto costitutivo del diritto. La direttiva non incide sui diritti morali, che restano disciplinati dal diritto nazionale. Sul piano temporale, essa non può ridurre la protezione già in corso al 1° luglio 1995 se più lunga di quella nuova; le nuove durate si applicano alle opere e ai soggetti già protetti in almeno uno Stato membro a tale data o comunque rientranti nei criteri della direttiva 92/100/CEE. Restano salve le utilizzazioni anteriori al 1° luglio 1995 e gli Stati membri devono proteggere i diritti acquisiti dei terzi. Inoltre, gli Stati membri non sono obbligati ad applicare la regola sul regista principale alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate prima del 1° luglio 1994.
Obblighi di notifica, abrogazione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono notificare alla Commissione ogni progetto di nuovi diritti connessi e trasmettere il testo delle disposizioni interne essenziali adottate. La direttiva 93/98/CEE è abrogata, con salvezza degli obblighi transitori già previsti; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Armonizzazione e finalità
La direttiva, in versione codificata della direttiva 93/98/CEE, mira a eliminare le difformità tra legislazioni nazionali sulla durata della protezione, ritenute ostacolo alla libera circolazione delle merci, alla libera prestazione dei servizi e alla concorrenza nel mercato interno. L'obiettivo è fissare durate di protezione identiche in tutta la Comunità, con un livello elevato di tutela.
Durata del diritto d'autore
L'articolo 1 prevede, come regola generale, una durata pari alla vita dell'autore e ai 70 anni successivi alla sua morte. In caso di coautoria, il termine decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo. Per le opere anonime o pseudonime la protezione dura 70 anni dalla lecita messa a disposizione del pubblico, salvo che lo pseudonimo non lasci dubbi sull'identità dell'autore o che questi la riveli entro il termine, nel qual caso si applica il regime ordinario. Per opere collettive o con titolare persona giuridica, la durata è calcolata in base al paragrafo 3, salvo identificazione delle persone fisiche autrici; i contributi riconoscibili di autori identificati seguono i paragrafi 1 o 2. Per opere in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il termine decorre separatamente per ciascun elemento. Le opere non rese lecitamente accessibili entro 70 anni dalla creazione cessano di essere protette se la durata non è calcolata sulla morte dell'autore.
Opere cinematografiche o audiovisive
L'articolo 2 individua come autore, o uno degli autori, il regista principale, lasciando agli Stati membri la facoltà di riconoscere altri coautori. La protezione scade 70 anni dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta tra regista principale, autore della sceneggiatura, autore del dialogo e compositore della musica specificamente creata per l'opera.
Diritti connessi: artisti, produttori e organismi di radiodiffusione
L'articolo 3 fissa la durata a 50 anni per i diritti degli artisti interpreti o esecutori, con decorrenza dall'esecuzione; se la fissazione è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico entro tale periodo, il termine decorre dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione. I diritti dei produttori di fonogrammi durano 50 anni dalla fissazione, oppure dalla prima pubblicazione lecita o, in mancanza, dalla prima comunicazione al pubblico lecita. È espressamente escluso il riavvio della protezione per i fonogrammi già scaduti al 22 dicembre 2002 per effetto della precedente disciplina. I diritti dei produttori della prima fissazione di una pellicola durano 50 anni dalla fissazione, con possibile decorrenza dalla prima pubblicazione o comunicazione lecita; la nozione di 'pellicola' include opere cinematografiche o audiovisive e sequenze di immagini in movimento, sonore o meno. I diritti degli organismi di radiodiffusione durano 50 anni dalla prima diffusione dell'emissione.
Opere non pubblicate anteriormente ed edizioni critiche/scientifiche
L'articolo 4 riconosce a chi pubblica o comunica lecitamente per la prima volta, dopo la scadenza del copyright, un'opera non precedentemente pubblicata, una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore, per 25 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione lecita. L'articolo 5 consente agli Stati membri di proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere di dominio pubblico, con durata massima di 30 anni dalla prima pubblicazione lecita.
Fotografie
L'articolo 6 stabilisce che le fotografie originali, cioè risultato della creazione intellettuale dell'autore, beneficiano della protezione dell'articolo 1 senza ulteriori criteri di ammissibilità. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere la protezione di altre fotografie.
Paesi terzi e confronto delle durate
L'articolo 7 disciplina la tutela delle opere e dei titolari provenienti da paesi terzi. Per le opere il cui paese di origine, ai sensi della convenzione di Berna, sia un paese terzo e il cui autore non sia cittadino dell'Unione, la durata nel territorio UE cessa quando cessa nel paese di origine e non può in ogni caso superare quella dell'articolo 1. Per i diritti connessi, le durate dell'articolo 3 si applicano anche ai titolari non cittadini dell'Unione se la protezione è riconosciuta dagli Stati membri, ma non oltre la durata riconosciuta nel paese di cittadinanza del titolare, fatti salvi gli obblighi internazionali. È mantenuta la facoltà di conservare durate più lunghe già vigenti al 29 ottobre 1993 in virtù di obblighi internazionali, fino alla conclusione di accordi internazionali sulla durata.
Calcolo dei termini e diritti morali
L'articolo 8 stabilisce che tutti i termini si calcolano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica il fatto costitutivo del diritto. L'articolo 9 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali sui diritti morali.
Applicazione nel tempo e tutela dei diritti acquisiti
L'articolo 10 prevede che la direttiva non possa abbreviare durate già in corso al 1° luglio 1995 se superiori a quelle nuove. Le nuove durate si applicano a qualunque opera o soggetto già protetto in almeno uno Stato membro a quella data secondo il diritto nazionale o che soddisfi i criteri della direttiva 92/100/CEE. Restano salve le utilizzazioni anteriori al 1° luglio 1995 e gli Stati membri devono proteggere i diritti acquisiti dei terzi. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare l'articolo 2, paragrafo 1, alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate anteriormente al 1° luglio 1994.
Notifica alla Commissione e obblighi informativi
L'articolo 11 impone agli Stati membri di notificare immediatamente alla Commissione ogni progetto governativo relativo a nuovi diritti connessi, con i motivi dell'introduzione e la durata prevista, e di comunicare il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore disciplinato.
Abrogazione, entrata in vigore e destinatari
L'articolo 12 abroga la direttiva 93/98/CEE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione e applicazione indicati nell'allegato I, parte B, e dispone che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendano fatti alla presente direttiva. L'articolo 13 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 14 indica come destinatari gli Stati membri. Nel testo codificato non è riportato un nuovo termine generale di recepimento; restano richiamati gli obblighi e i termini della direttiva abrogata e delle disposizioni transitorie menzionate in allegato.
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