Cassazione Penale, Ordinanza n. 10369/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi perché meramente reiterativi e aspecifici: il primo sulla tempestività della querela, il secondo sulla responsabilità per truffa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sulla sussistenza della condizione di procedibilità, sostenendo l'inosservanza del termine per proporre querela; con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla conferma della responsabilità penale. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi si limitavano a riproporre doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la Corte di merito aveva ritenuto tempestiva la querela perché il termine decorre dalla consapevolezza del fatto da parte della persona offesa e aveva individuato tale momento nel 17 luglio 2020, quando l'offeso ebbe effettiva contezza che la consegna promessa non sarebbe avvenuta. Quanto al merito, la Corte d'appello aveva valorizzato, tra l'altro, le dichiarazioni della persona offesa e il fatto che l'imputato avesse offerto in vendita un bene di cui non poteva disporre.
Norme richiamate
La norma è richiamata come titolo del reato di truffa oggetto di contestazione; la Corte non affronta il merito della tipicità, limitandosi a ritenere infondati i motivi di ricorso che contestavano querela e responsabilità.
Il reato è trattato come truffa procedibile a querela nel caso concreto, con verifica della tempestività della querela in relazione alla consapevolezza della persona offesa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare pedissequamente le censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della tempestività della querela, il dies a quo del termine non decorre necessariamente dal momento di perfezionamento del reato, ma dal momento in cui la persona offesa acquisisce effettiva consapevolezza del fatto illecito.
- La valutazione della data di consapevolezza della persona offesa, se sorretta da motivazione coerente e aderente alle emergenze processuali, non è censurabile in cassazione quando il ricorso non evidenzi specifiche fratture logiche o violazioni di legge.
- La responsabilità per truffa può essere confermata quando la Corte di merito valorizzi elementi probatori congruenti, come le dichiarazioni della persona offesa e la prova che l'agente abbia offerto in vendita un bene di cui non poteva disporre.
Come è indicizzato
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