Sentenza del 12/06/2015 n. 3366 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione controlli - IRES, IVA e IRAP - Studi di settore - Antieconomicità della gestione - Prova contraria - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento fiscale relativo a IRES, IVA e IRAP era fondato sugli studi di settore e sulla presunta antieconomicità della gestione. Il contribuente ha contestato la determinazione presuntiva dell'Ufficio, fornendo la prova di una circostanza eccezionale: l'avvio di lavori pubblici di riqualificazione della piazza in cui si trovava il locale commerciale. Tale situazione avrebbe inciso negativamente e temporaneamente sull'ordinario svolgimento dell'attività, spiegando le perdite economiche e lo scostamento dai risultati previsti dagli studi di settore.
La decisione
La prova fornita dal contribuente è stata ritenuta idonea a superare la presunzione derivante dagli studi di settore. La circostanza eccezionale e transitoria dei lavori pubblici è stata considerata sufficiente a giustificare la perdita economica e a escludere che l'antieconomicità della gestione costituisse, da sola, una valida base per la rettifica fiscale. L'accertamento fondato esclusivamente sulla determinazione presuntiva dell'Ufficio non ha quindi prevalso.
Norme richiamate
Art. 62-sexies del decreto-legge n. 331/1993
Gli studi di settore possono costituire uno strumento di accertamento, ma lo scostamento dai relativi risultati non determina automaticamente l'imponibilità effettiva quando il contribuente fornisce elementi concreti e specifici contrari.
Art. 39 del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo e consente la rettifica quando gli elementi disponibili evidenziano ricavi o redditi non dichiarati; tuttavia, la presunzione deve essere valutata alla luce delle prove contrarie fornite dal contribuente.
Art. 2697 del codice civile
Stabilisce la regola generale dell'onere della prova: chi pretende far valere un diritto deve provarne i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, il contribuente ha assolto l'onere di dimostrare la causa eccezionale della temporanea perdita.
Massime di principio
- Gli studi di settore costituiscono presunzioni suscettibili di prova contraria e non possono determinare automaticamente la rettifica fiscale senza considerare la situazione concreta dell'impresa.
- Eventi eccezionali, documentabili e temporanei che incidono sull'affluenza della clientela o sulla normale operatività dell'attività possono giustificare ricavi inferiori a quelli stimati dagli studi di settore.
- La mera antieconomicità della gestione non è necessariamente sufficiente a dimostrare l'infedeltà della dichiarazione, soprattutto quando il contribuente dimostra una causa esterna, specifica e plausibile delle perdite.
- Il contribuente deve fornire prove concrete, come delibere pubbliche, ordinanze, documentazione sui lavori, durata del disagio, riduzione degli incassi e confronto con gli esercizi precedenti, così da dimostrare il nesso tra l'evento eccezionale e lo scostamento fiscale.
- L'Amministrazione finanziaria deve valutare individualmente le giustificazioni offerte e motivare perché eventuali circostanze straordinarie non siano idonee a superare la presunzione derivante dagli studi di settore.
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