Cassazione Penale, Sentenza n. 11803/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria (pronunciata il 05/07/2019). Il motivo dedotto in Cassazione era unico: violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., per motivazione inesistente, poiché l'ordinanza impugnata conteneva errori materiali (indicava la data 21/02/2019 come emissione del provvedimento e nel dispositivo riportava il solo nome di un altro imputato, Ramon Sultan), e avrebbe contato i termini di impugnazione in base a quella data errata; il ricorrente chiedeva l'annullamento per nullità dell'ordinanza
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che gli errori rilevati nell'ordinanza (data errata in una parte della motivazione e indicazione errata del solo nome dell'imputato nel dispositivo) siano soltanto errori materiali che non determinano la nullità del provvedimento né ne inficiano il contenuto decisorio: la corte territoriale aveva correttamente accertato che la sentenza del Tribunale era stata pronunciata il 05/07/2019, la motivazione depositata il 09/07/2019 e che il termine di impugnazione di 30 giorni ex art. 544 comma 2 lett. b) c.p.p., tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 19/09/2019. L'appello depositato il 20/09/2019 è pertanto tardivo e la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p. è corretta. La Cassazione ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e, in via equitativa, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ritenendo assente la colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come base della censura per motivazione inesistente; la Corte ha ritenuto che la dedotta carenza non fosse tale da invalidare l'ordinanza, essendo presenti solo errori materiali
art. 544 cod. proc. pen., comma 2
art. 544 comma 2 cod.proc.pen.
Stabilisce la disciplina sulla pronuncia delle sentenze e sui termini per proporre impugnazione quando la sentenza è pronunciata senza riserva di deposito delle motivazioni; la Corte ha applicato il termine di 30 giorni previsto per i casi dell'art. 544 comma 2 lett. b)
art. 544 cod. proc. pen., comma 2, lett. b)
art. 544 comma 2 lett. b) cod.proc.pen.
Fissa il termine di 30 giorni per proporre impugnazione nei casi indicati; la Corte ha calcolato il termine di impugnazione con riferimento a questa norma, considerando la sospensione feriale
art. 585 cod. proc. pen.
Indica i termini e le modalità per la proposizione dell'appello; la mancata osservanza di tale disposizione è stata ritenuta dalla corte territoriale come causa di inammissibilità dell'appello
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
Consente alla corte d'appello di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione delle norme sui termini di impugnazione; la Corte d'appello ha adottato questa disposizione per dichiarare l'inammissibilità
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale norma
Sentenza Corte Costituzionale n. 186
sentenza della Corte costituzionale in data 213 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di non infliggere la sanzione accessoria in presenza di assenza di colpa grave; la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende ritenendo non sussistere colpa grave del ricorrente
Massime di principio
- Gli errori materiali formali (data errata in una parte della motivazione, indicazione parziale del nome) non comportano necessariamente la nullità del provvedimento se il contenuto decisorio è chiaro e corretto; tali errori devono essere emendati dalla corte territoriale e non provocano l'annullamento automatico in Cassazione
- La tempestività dell'impugnazione va valutata in base alle norme sul calcolo dei termini (art. 544 comma 2 e art. 585 c.p.p.); il decorso del termine di impugnazione, anche tenuto conto della sospensione feriale, rende l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La Corte di Cassazione non entra nel merito di ricorsi dichiarati inammissibili per vizi di tempestività; non provvede all'emendamento di errori materiali contenuti nel provvedimento impugnato quando il ricorso è inammissibile
- In presenza di inammissibilità del ricorso per cause non imputabili a particolare colpa grave del ricorrente, può essere disposta una sanzione equitativa (versamento alla Cassa delle Ammende) anziché una pena più severa; tuttavia il ricorrente può essere comunque condannato alle spese processuali
- Se si riscontrano errori formali nell'ordinanza di inammissibilità, la via corretta è chiedere l'emendamento alla corte territoriale che ha pronunciato l'atto e non pretendere automaticamente l'annullamento per nullità in sede di cassazione
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