Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31248/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

Un soggetto conveniva in giudizio due proprietarie di terreni confinanti chiedendo l'accertamento dell'intervenuta usucapione della piena proprietà di entrambi gli immobili. Il tribunale rigettava la domanda nei confronti di una convenuta ritenendo che l'attore avesse riconosciuto l'altruità del bene con una scrittura del 30 maggio 2002, e ometteva di pronunciare sulla domanda verso l'altra. La corte d'appello, riuniti gli appelli, rigettava entrambe le domande di usucapione: nei confronti della prima per difetto dell'animus possidendi almeno sino al 30 maggio 2002; nei confronti della seconda per mancanza di prova di un possesso utile ad usucapionem. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione di norme sulla proprietà, sul possesso, sulle presunzioni e sulla valutazione delle prove, lamentando l'omesso esame del fatto che aveva installato un cancello nel 1983 e che la convenuta aveva agito per la reintegrazione nel possesso nel 2007, oltre alla sussistenza di elementi istruttori che proverebbero il possesso ultraventennale; 2) analoghe violazioni per la ritenuta mancanza di prova del possesso ultraventennale rispetto all'altra convenuta; 3) violazione delle norme sulle spese di lite e delle tariffe professionali, sostenendo che le spese dei due gradi dovevano essere liquidate secondo i parametri vigenti rispettivamente al tempo della sentenza di primo grado e dell'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito e non si confrontassero specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: quanto alla prima convenuta, la scrittura del 30 maggio 2002 escludeva l'animus possidendi almeno fino a quella data; quanto alla seconda, il ricorrente non indicava elementi istruttori specifici trascurati dal giudice di merito, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle prove. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la corte d'appello, riformando in parte la sentenza di primo grado, aveva correttamente liquidato le spese in base alla tariffa vigente al momento della liquidazione e al principio della soccombenza, essendo la decisione di appello sostitutiva di quella di primo grado. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 832 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di contenuto del diritto di proprietà, ma non decisivo ai fini dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1142 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul possesso, senza che la censura superasse il controllo di specificità richiesto in cassazione.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale norma sull'usucapione, ma la Corte ha ritenuto non censurata in modo specifico la ricostruzione del possesso effettuata dal giudice di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, ma le doglianze sono state ritenute meramente assertive e rivolte a ottenere una nuova valutazione del fatto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici, senza incidere sulla ratio della decisione impugnata.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha valorizzato la scrittura del 30 maggio 2002 come fatto incompatibile con l'animus possidendi fino a quella data.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha accolto la censura perché non confrontata con il decisum di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che tale valutazione è riservata al giudice di merito, salvo specifici vizi deducibili in cassazione.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato nell'appello della convenuta, ma nel giudizio di legittimità non risulta oggetto di decisione autonoma.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulle spese; la Corte ha confermato la regolazione secondo soccombenza e secondo la tariffa vigente al momento della liquidazione.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma non ritenuto violato.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, senza incidenza sulla decisione sulle spese.

  • art. 2652 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma non rilevante ai fini della pronuncia di inammissibilità.

  • D.M. n. 140 del 2012

    Invocato per la liquidazione delle spese, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della tariffa vigente al momento della decisione di appello.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato dal ricorrente per le spese del grado di appello; la Corte ha reputato corretta la liquidazione effettuata in base ai parametri vigenti al momento del deposito della sentenza di secondo grado.

  • D.M. n. 127 del 2004

    Invocato dal ricorrente per il primo grado; la Corte non ha accolto la tesi, affermando l'efficacia sostitutiva della sentenza di appello e la liquidazione al momento della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione respinta/inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto veste di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito.
  • La censura è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia con il fatto o l'argomento decisivo posto a base della decisione.
  • In tema di usucapione, il possesso utile richiede prova rigorosa e la deduzione di fatti meramente successivi o compatibili con una diversa lettura del rapporto non basta a superare l'accertamento del giudice di merito sull'assenza dell'animus possidendi o sulla mancanza di prova del possesso ventennale.
  • La valutazione delle prove documentali e testimoniali, compresa la scelta delle fonti ritenute più attendibili e decisive, è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e della specifica violazione dei canoni di legge.
  • La sentenza di appello ha efficacia sostitutiva di quella di primo grado; pertanto, nella regolazione delle spese il giudice di secondo grado opera sulla base dell'esito complessivo della lite e dei parametri vigenti al momento della liquidazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.