Sentenza n. 394/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 728/2024 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.4.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio annuale di euro 500,00 tramite la carta del docente per cinque anni scolastici ed era stato condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio e all’accredito sulla piattaforma dedicata. Ha dedotto l’avvenuta notificazione del titolo all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente inerzia dell’amministrazione. Ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato, che il titolo era stato notificato il 18 ottobre 2024 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Poiché le statuizioni del giudicato non risultavano eseguite, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di riconoscere alla ricorrente il beneficio della carta del docente per tutti gli anni indicati e di accreditarlo sulla relativa piattaforma entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente in caso di persistente inottemperanza. Al commissario sono stati attribuiti anche gli adempimenti contabili e finanziari necessari, precisando che l’assenza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituissero ragioni ostative, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, nei presupposti previsti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa o mitigata quando ricorrano ragioni ostative collegate, tra l’altro, a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica o alla rilevanza di interessi pubblici.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico annuale della carta del docente per l’aggiornamento e la formazione professionale dei docenti.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione pubblica.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la persistente mancata esecuzione legittima l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine fissato dal giudice.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionato all’ulteriore inerzia dell’amministrazione, attribuendogli tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, inclusi gli adempimenti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’organo incaricato dell’ottemperanza deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento dovuto.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile in astratto, ma il giudice dell’ottemperanza deve valutare discrezionalmente la sussistenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; lo stato della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono giustificarne, in concreto, il diniego.
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