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Sentenza

Sentenza n. 1341/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - dell'ordinanza n. 8 del 15 aprile 2025 ex art. 192, co. 3, d.lgs n. 152/2006; - del diniego tacito sull'istanza di revoca inviata il 29 aprile 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202500772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento o recupero di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, nonché diniego tacito sull’istanza di revoca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario dell’area)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza comunale adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, con la quale le era stato ordinato di rimuovere e smaltire o recuperare i rifiuti rinvenuti su un terreno di sua proprietà e di ripristinare lo stato dei luoghi. Ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990 e il difetto di motivazione, istruttoria e presupposti, per l’omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale. Ha inoltre dedotto la nullità o illegittimità dell’atto per l’impossibilità di eseguire le attività imposte su un’area sottoposta a sequestro, nonché l’assenza di responsabilità per l’abbandono dei rifiuti. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. La domanda cautelare era stata precedentemente respinta per assenza di pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo, ritenendo assorbite le ulteriori censure, e ha annullato l’ordinanza impugnata. L’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 impone che gli accertamenti sull’imputabilità della violazione al proprietario o ai titolari di diritti sull’area siano effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati. Tale garanzia richiede la formale comunicazione di avvio del procedimento e la possibilità di interloquire sugli accertamenti compiuti dagli organi di controllo. La sua omissione rende illegittima l’ordinanza di rimozione dei rifiuti. Il giudice ha inoltre precisato che, trattandosi di garanzia procedimentale espressamente prevista dalla disciplina speciale, non è applicabile l’art. 21-octies l. 241/1990 sui vizi formali non invalidanti. Né l’amministrazione può eludere il contraddittorio ricorrendo a un’ordinanza contingibile e urgente, poiché l’art. 192 attribuisce al sindaco un autonomo potere ordinario in materia. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    “Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

    La disposizione impone, prima dell’adozione dell’ordinanza, la formale comunicazione di avvio del procedimento e l’instaurazione del contraddittorio sugli accertamenti relativi all’imputabilità della violazione; la sua omissione determina l’illegittimità dell’ordinanza.

  • artt. 3 e 7 l. 241/1990

    Le garanzie di motivazione e partecipazione procedimentale risultano applicabili al procedimento sfociato nell’ordinanza di rimozione dei rifiuti, in coordinamento con il contraddittorio specificamente imposto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Non è applicabile per sanare l’omissione del contraddittorio previsto espressamente dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, trattandosi di garanzia procedimentale speciale e necessaria.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La censura di nullità prospettata dalla ricorrente non è stata esaminata, essendo stata assorbita dall’accoglimento del motivo relativo all’omesso contraddittorio.

Massime di principio

  • Prima di adottare un’ordinanza sindacale ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, l’amministrazione deve comunicare formalmente l’avvio del procedimento e instaurare il contraddittorio con i soggetti interessati sugli accertamenti relativi all’abbandono dei rifiuti e alla loro imputabilità.
  • L’omissione del contraddittorio espressamente previsto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 rende illegittima l’ordinanza di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi.
  • Il contraddittorio imposto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 non può essere neutralizzato mediante l’art. 21-octies l. 241/1990, poiché costituisce una garanzia procedimentale speciale espressamente richiesta dalla legge.
  • Quando l’ordinamento attribuisce al sindaco un autonomo potere ordinario per ordinare la rimozione dei rifiuti, l’amministrazione non può ricorrere a un’ordinanza contingibile e urgente al solo fine di evitare le garanzie partecipative proprie del procedimento ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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