Sentenza n. 407/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determina n. 1030 del 23 luglio 2025, comunicata il successivo 24 luglio, con cui il Comune di Altamura disponeva l’esclusione delle ricorrenti e la aggiudicazione dei servizi oggetto di gara alla PIESSE Management; - nonché della comunicazione del 14 luglio 2025 e del verbale n. 2 del 9 luglio 2025 e degli atti presupposti e successivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di esclusione dalla gara e contestuale aggiudicazione dei servizi a un'altra operatrice economica, connessa alla comunicazione di esclusione e al verbale della commissione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti contestavano la propria esclusione dalla procedura per l'affidamento dei servizi inerenti all'organizzazione della rassegna estiva comunale e la conseguente aggiudicazione a un'altra operatrice economica. Deducevano la violazione di legge con riferimento al verbale della commissione e alla determina finale, la violazione dell'art. 20 del capitolato e l'eccesso di potere. In particolare, sostenevano che l'offerta dell'aggiudicataria fosse carente quanto alla documentazione e ai curricula degli artisti e che la sostituzione di due artisti originariamente indicati nella propria offerta fosse legittima, perché compensata da artisti di equivalente rilevanza e consentita dalle previsioni di gara sull'adattamento del programma. Il Comune sosteneva invece che i due artisti inizialmente indicati dalle ricorrenti erano già impegnati in altre rappresentazioni al momento della presentazione dell'offerta, sicché l'offerta era originariamente incompleta e non poteva essere modificata senza alterarne sostanzialmente il contenuto. Quanto all'aggiudicataria, l'amministrazione qualificava le modifiche intervenute come adattamenti sopravvenuti nella fase di esecuzione, contemplati dall'avviso e dal contratto e rispettosi dell'equilibrio complessivo della proposta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima l'esclusione perché la sostituzione, durante la procedura di gara, dei due artisti indicati nell'offerta incideva sia sulla valutazione discrezionale iniziale della commissione sia sull'integrità dell'offerta originaria. Nel settore artistico e degli spettacoli non è stata ritenuta configurabile un'astratta fungibilità delle prestazioni, considerata la rilevanza dei nominativi degli artisti ai fini della valutazione del pregio dell'offerta. La circostanza che gli artisti sostitutivi fossero ritenuti dalla ricorrente di valore equivalente non consentiva quindi di conservare l'offerta, poiché la disponibilità degli artisti originari mancava già al momento della presentazione: si trattava di impossibilità iniziale e non di impossibilità sopravvenuta. Il Collegio ha distinto tale situazione dagli adattamenti consentiti all'aggiudicataria durante l'esecuzione, ritenuti riconducibili alle clausole dell'avviso e del contratto e non comparabili con una modifica sostanziale dell'offerta in fase di gara. È stata inoltre valorizzata la circostanza che entrambe le imprese avessero ottenuto il medesimo punteggio di 52 per il criterio considerato, quale indice di un bilanciamento non manifestamente irragionevole da parte della commissione. Le censure relative alla documentazione dell'aggiudicataria non hanno evidenziato una carenza sostanziale idonea a determinarne l'esclusione, anche in ragione della notorietà degli artisti coinvolti e della natura della procedura. La domanda cautelare era stata già respinta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 20 del capitolato di gara
La previsione relativa all'adattamento del programma è stata interpretata come riferita a esigenze organizzative o cause oggettive sopravvenute nella fase esecutiva, nel rispetto dell'equilibrio complessivo della proposta, e non come autorizzazione a sostituire in fase di gara elementi essenziali dell'offerta privi ab origine di concreta disponibilità.
Massime di principio
- In una gara per l'affidamento di servizi artistici o di spettacolo, la sostituzione in fase di gara di artisti nominativamente indicati nell'offerta può costituire una modifica sostanziale dell'offerta, poiché l'identità e la notorietà degli artisti incidono sulla valutazione discrezionale del pregio della proposta e non sono astrattamente fungibili.
- La mancata disponibilità, già al momento della presentazione dell'offerta, degli artisti indicati dal concorrente integra un'impossibilità iniziale e determina la formulazione di un'offerta incompleta; essa non può essere assimilata all'impossibilità sopravvenuta che si verifichi durante l'esecuzione del contratto.
- Le clausole di gara o contrattuali che consentono adattamenti del programma per sopravvenute esigenze organizzative o altre cause oggettive non legittimano, durante la procedura di gara, la sostituzione di elementi essenziali dell'offerta quando tale sostituzione incide sull'originaria valutazione comparativa delle proposte.
- Nel settore artistico e degli spettacoli, la valutazione della commissione sui nominativi degli artisti proposti rientra nella valutazione del pregio dell'offerta; il giudice amministrativo non può sostituirla con una diversa valutazione di equivalenza artistica in assenza di profili di manifesta irragionevolezza o illegittimità.
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